Responsabilità erariale del concessionario per mancata riscossione TARSU (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 429 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per mancata riscossione di entrate tributarie locali, il danno erariale assume carattere attuale e certo al momento della prescrizione del diritto di credito, e non alla data di cessazione dell’incarico del concessionario. Il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità coincide con la perdita definitiva del gettito, secondo il principio di effettività del danno. Il concessionario della riscossione, preposto all’attività autoritativa di accertamento e riscossione coattiva, è parificato all’agente contabile e risponde a titolo di rapporto di servizio, con prova liberatoria limitata al caso fortuito o alla forza maggiore. Il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario non si esaurisce nella verifica della copertura e dell’imputazione, ma investe la legittimità sostanziale della spesa. Non è ammessa la compensatio lucri cum damno per acquisizioni avvenute contra legem e prive del corretto momento genetico della volontà dell’ente.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il responsabile dei tributi e del servizio finanziario di un Comune e la società concessionaria della riscossione, chiedendo la condanna al pagamento di due poste di danno. La prima, pari a complessivi euro 7.597,30, concerneva la ridotta o mancata riscossione del ruolo TARSU/TARI per le annualità dal 2012 al 2016,realizzata applicando alla ditta contribuente una categoria merceologica meno onerosa e una metratura inferiore a quella effettiva.
La seconda posta, di euro 6.719,82, riguardava forniture di beni alla medesima ditta in assenza dei presupposti di legge e di utilità per l’ente locale. I convenuti si sono costituiti contestando la sussistenza degli elementi della responsabilità erariale; la società ha altresì eccepito la prescrizione dell’azione, ancorando il dies a quo alla cessazione del proprio incarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, ravvisando il rapporto di servizio in capo a entrambi i convenuti. Quanto al dipendente comunale, in ragione del rapporto di impiego; quanto alla società, quale concessionaria della riscossione, che si pone come organo indiretto della pubblica amministrazione, munito di poteri di organizzazione e gestione di attività di interesse pubblico.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, in ipotesi di responsabilità amministrativa da mancata riscossione di entrate, è la perdita del diritto di credito a rendere il danno attuale e certo, inteso come deminutio patrimonii. Il termine quinquennale decorre dunque dalla prescrizione del credito tributario, individuata dal Collegio al 31.12.2018 per il 2012, al 31.12.2019 per il 2013 e, per le maggiorazioni TARI, al 31.12.2020, 2021 e 2022. Alla data dell’invito a dedurre il termine non era ancora decorso.
Sul merito, la Corte ha accertato l’applicazione di una tariffa di favore alla ditta contribuente, correlata alla categoria “musei e biblioteche” anziché a quella dei negozi di abbigliamento, e su una superficie inferiore a quella reale. Il maggiore accertamento di metriquadri, già operato dalla concessionaria per gli anni 2009-2011, non è stato consolidato per il 2012. Il Collegio ha ritenuto la responsabilità per tale annualità condivisa in parti uguali: il concessionario aveva gli strumenti per emettere il corretto avviso, mentre il responsabile del servizio finanziario, una volta certificata la definizione dell’anagrafe, era tenuto al controllo dei dati per le annualità successive.
Quanto alla seconda posta, la Corte ha rilevato la reiterata fornitura di materiale edile e idrico senza documentazione sulla consegna, sull’utilizzo e sulla messa in opera a vantaggio del patrimonio comunale, in violazione delle regole sul Me.PA. Il visto di regolarità contabile apposto dal convenuto non poteva limitarsi alla copertura finanziaria, poiché esso comprende il controllo di legittimità della spesa e la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. La Corte ha quindi respinto la richiesta di compensatio lucri cum damno e l’istanza di prova testimoniale, risultando la fornitura inutile e priva del regolare momento genetico della volontà dell’ente.
Nota della Redazione
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