Coefficiente 2,44% per i vigili del fuoco solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 224 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, elaborato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con riferimento al personale militare, si applica alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto anche in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in forza dell’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L’estensione opera però con efficacia non retroattiva, essendo la norma innovativa e non di interpretazione autentica: la riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in godimento decorre dal 1° gennaio 2022, senza arretrati per i ratei anteriori. Sugli importi maturati da tale data spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, con spese di lite compensate per la sopravvenuta modifica normativa con finalità perequativa.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto. Per la quota retributiva, riferibile alle contribuzioni versate fino al 31 dicembre 1995, l’INPS aveva applicato l’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, destinato al personale civile.

Il pensionato ha diffidato l’Istituto a rideterminare la quota con l’aliquota del 44% e gli incrementi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamando il rinvio contenuto nell’art. 61, comma 3, dello stesso testo unico e la specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010. Ottenuto un rifiuto, ha adito la Corte dei conti per l’Umbria, che con la sentenza n. 99/M/2021 ha respinto il ricorso, escludendolo dall’applicazione delle pronunce delle Sezioni riunite perché appartenente a un corpo a ordinamento civile. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio inquadra la controversia nella determinazione del trattamento con il sistema di calcolo misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, e muove dalla giurisprudenza nomofilattica contabile. Le Sezioni riunite n. 1/2021/QM hanno stabilito che la quota retributiva del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995 va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile; il principio è stato poi esteso ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni con la n. 12/2021/QM.

L’orientamento maggioritario delle sezioni d’appello ha però negato l’applicabilità dell’art. 54 al personale dei vigili del fuoco, escludendolo dall’ambito delle pronunce del 2021. Il quadro è mutato con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2022, dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e quindi anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coefficiente elaborato per il personale militare, in relazione alla specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010.

Il Collegio valorizza la finalità perequativa della disposizione, volta a colmare la disparità di trattamento creatasi per effetto delle sentenze delle Sezioni riunite. Poiché la norma è innovativa e non di interpretazione autentica, ne è stata elaborata un’applicazione non retroattiva: la riliquidazione opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023 e con la circolare INPS n. 44/2022.

Nel caso concreto l’Istituto ha documentato di aver già riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44% per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995 e di aver corrisposto gli arretrati con il rateo di novembre 2022. Il Collegio riconosce quindi il diritto alla riliquidazione dal 1° gennaio 2022, senza arretrati anteriori, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. e secondo i principi delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM. L’appello è accolto parzialmente, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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