Quota retributiva della pensione militare: aliquota 2,44% anche sotto i quindici anni (Corte dei Conti Sez. III App. n. 223 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 definisce gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari e non è circoscritto a coloro che cessino dal servizio con un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. Ne consegue che non è applicabile al personale militare il criterio delle ordinarie aliquote di rendimento del 35% per i primi quindici anni, con incremento dell’1,80% per ogni anno oltre il ventesimo, invocato dall’Istituto previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare titolare di pensione liquidata con il sistema di calcolo misto — retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelle successive — ha chiesto la riliquidazione del trattamento. L’Istituto previdenziale, nel determinare la quota regolata dal sistema retributivo, aveva applicato le aliquote ordinarie e non l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 per il militare che abbia maturato almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile.

Il giudice di primo grado, richiamando la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla riliquidazione con applicazione del coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali sui maggiori ratei. L’Istituto previdenziale ha proposto appello con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, e sostenendo che il ricorrente al 31 dicembre 1995 non aveva maturato quindici anni di servizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione del computo della quota retributiva per i militari cessati dal servizio con anzianità contributiva superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. L’appellato, alla data di riferimento, aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni.

La Corte ricostruisce i due orientamenti contrapposti sull’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Secondo la tesi dell’Istituto, l’aliquota del 44% sarebbe applicabile solo ai militari cessati con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni e la cui pensione fosse calcolata unicamente con il sistema retributivo. La giurisprudenza prevalente, valorizzando il comma 2 della stessa disposizione, riferito ai militari con anzianità superiore ai venti anni, ha invece ritenuto che il comma 1 definisca gli ordinari criteri di calcolo per la generalità dei militari.

Il percorso è segnato dalle due pronunce delle Sezioni Riunite del 2021. Con la sentenza n. 1/2021/QM del 4.1.2021 è stato enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, per il personale cessato con oltre venti anni di anzianità e che a quella data vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni. La stessa pronuncia, tuttavia, escludeva l’applicazione dell’aliquota a chi aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni, creando una disparità di trattamento.

Con la successiva sentenza n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, le Sezioni Riunite hanno definitivamente chiarito che l’aliquota trova applicazione anche nei confronti di coloro che abbiano maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni al 31 dicembre 1995, affermando il principio del calcolo con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

In applicazione di tali principi, la Sezione respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata e le relative statuizioni. Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione, tenuto conto dell’intervenuto mutamento della giurisprudenza.

Nota della Redazione

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