Quota retributiva pensione militari: aliquota 2,44% e arretrati dalla decorrenza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 73 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Tale aliquota trova applicazione anche nei confronti di chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni. Il diritto agli arretrati decorre dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico quando l’Istituto non abbia eccepito la prescrizione nel giudizio di primo grado. Sulle differenze sono dovuti gli interessi legali integrati dalla svalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare in congedo, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni. Egli ha impugnato la determina di pensione dell’INPS, lamentando che la quota retributiva maturata sino a quella data non fosse stata rideterminata con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione territoriale ha respinto il ricorso, ritenendo la disposizione invocata non applicabile perché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità utile inferiore ai quindici anni. Avverso tale statuizione l’interessato ha proposto appello, chiedendo la riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota annua del 2,445%. L’INPS, costituendosi, ha dedotto di aver già provveduto alla riliquidazione con l’aliquota del 2,44%, con arretrati erogati con il cedolino di luglio 2023, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione concerne il computo della quota retributiva della pensione dei militari cessati dal servizio con anzianità contributiva superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. La Sezione richiama le pronunce delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, con le quali è stato affermato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Le Sezioni riunite hanno poi chiarito che tale aliquota si applica anche a chi abbia maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni alla medesima data. La Sezione dichiara di aver fatto applicazione costante di tali principi e di non riscontrare elementi nuovi che inducano a interpretazioni difformi. Ne consegue il rigetto della domanda dell’appellante nella parte in cui chiede un’aliquota diversa, pari al 2,445%.

Quanto alla cessazione della materia del contendere invocata dall’INPS, la Corte non vi aderisce. La parte appellante ha contestato, nella memoria integrativa, che la pretesa fosse integralmente soddisfatta, poiché gli arretrati erano stati erogati con decorrenza 1.4.2018 e non dalla data di pensionamento. In coerenza con i principi delle Sezioni riunite, va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del trattamento con il coefficiente del 2,44% annuo.

Sulle differenze relative ai ratei arretrati, la Corte precisa che esse sono dovute dal 25.8.2015, data di decorrenza del trattamento pensionistico, poiché l’INPS non ha eccepito la prescrizione nel corso del giudizio di primo grado. È quindi dichiarato il diritto a percepire le differenze da tale data, salvo conguaglio con le somme già erogate.

Sulle somme dovute sono riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne abbia ecceduto la misura, dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice FOI/ISTAT. Le spese di lite, già compensate in primo grado, sono compensate anche in appello ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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