Revocazione contabile inammissibile per tardivo deposito dell’atto notificato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 76 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di trenta giorni per il deposito dell’atto di impugnazione notificato, previsto dall’art. 180, co. 1, c.g.c., si applica anche al ricorso per revocazione, poiché la revocazione è mezzo di impugnazione collocato nella Parte VI dell’Allegato 1 al codice di giustizia contabile. La sua inosservanza determina l’inammissibilità del rimedio per intempestività. L’interpretazione restrittiva della norma processuale non contrasta con l’art. 6 par. 1 CEDU, perché la decadenza è posta a garanzia della regolare costituzione del contraddittorio e della ragionevole durata del processo. La parte che abbia coinvolto nel giudizio revocatorio soggetti privi di interesse, perché assolti nel merito, ne subisce gli effetti processuali, dovendo fornire prova della regolare costituzione del contraddittorio entro il termine.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio diversi funzionari di un ente locale per il ristoro delle somme percepite a titolo di tangenti correlate ad appalti di manutenzione di infrastrutture urbane. Al ricorrente è stato addebitato un importo di € 114.000,00. La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza, ha condannato i convenuti; la Sezione centrale d’appello, in riforma parziale, ha prosciolto alcuni appellanti e confermato la condanna del ricorrente.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione d’appello, deducendo l’errore di fatto ex art. 202, co. 1, lett. f), c.g.c., per avere il Collegio ignorato il sopravvenuto proscioglimento penale e per avere ritenuto sufficiente un quadro probatorio in realtà incerto.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello dichiara il ricorso inammissibile per violazione del termine decadenziale fissato dall’art. 180, co. 1, c.g.c. La revocazione è configurata come mezzo di impugnazione straordinario, ammesso per circostanze tassativamente indicate, con funzione di rimediare a situazioni patologiche che abbiano deviato il giudizio verso esiti ingiusti.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 203 c.g.c. disciplina la proposizione del rimedio: la domanda si propone con ricorso al medesimo giudice, deve contenere la precisa indicazione dei motivi e va depositata nei termini di cui all’art. 178 c.g.c. Poiché l’art. 204 c.g.c. richiama le norme del procedimento davanti al giudice adito, trova applicazione l’art. 180, co. 1, c.g.c., che impone il deposito dell’atto notificato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione.
La disposizione è stata introdotta, dal 1° aprile 2021, dall’art. 6, co. 3, lett. b), d.l. 44/2021, convertito in l. 76/2021, che ha esteso a tutte le impugnazioni — appello, revocazione e opposizione di terzo — il termine decadenziale, superando la precedente limitazione ai soli giudizi d’appello. La finalità è acquisire immediatamente prova della regolare costituzione del contraddittorio, a garanzia dei tempi del processo e della sua ragionevole durata.
Il Collegio esclude che l’adempimento si traduca in un eccesso di formalismo lesivo del diritto di accesso a un tribunale. La decadenza è posta a garanzia del processo, secondo un indirizzo conforme alla giurisprudenza della Corte EDU (Miragall Escolano c. Spagna, 2000; Perez de Rada Cavanilles c. Spagna, 1998; Vermeersch c. Francia, 2001), e la forma diviene sostanza processuale. I difensori erano in grado di conoscere gli obblighi, anche in base alla giurisprudenza contabile formatasi (Corte dei conti, Sez. III d’app. n. 39/2023; Sez. II d’app. nn. 69, 93 e 101/2022).
Nel caso concreto, il ricorso avverso la sentenza d’appello, pubblicata il 25 gennaio 2023 e non notificata, è stato depositato il 19 maggio 2023, quindi tempestivamente. Il decreto di fissazione dell’udienza reca la data del 30 maggio 2023, con assegnazione di sessanta giorni liberi per la notifica alle controparti; nei confronti della Procura generale la notifica si è perfezionata il 10 novembre 2023. Non risulta però effettuato, nei trenta giorni dall’ultima notificazione, il deposito prescritto dall’art. 180, co. 1, c.g.c., come confermato in udienza dal difensore, che ha addotto impedimenti legati a difficoltà telematiche. La decadenza è quindi maturata.
La Sezione ricorda infine che la legittimazione a impugnare in revocazione spetta alle parti soccombenti nel precedente giudizio, secondo il principio per cui la sentenza può essere impugnata per revocazione solo dai soggetti che hanno partecipato al giudizio in cui è stata pronunciata (Cass. n. 74 del 12 gennaio 1951), e che rileva una nozione sostanziale di soccombenza (Cass. 8326/2004). Poiché il ricorrente ha coinvolto nel giudizio revocatorio anche parti assolte nel merito, prive di interesse, ne subisce gli effetti per non avere fornito prova della regolare costituzione del contraddittorio entro il termine. Le spese sono compensate integralmente.
Nota della Redazione
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