Rideterminazione della pena e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. 7 n. 942 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato in misura non superiore a quella in precedenza stabilita per il reato estinto. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; la relativa motivazione è sufficiente se espressa con formule sintetiche, quali “pena congrua” o “pena equa”, e solo una pena di gran lunga superiore alla media edittale richiede una spiegazione specifica e dettagliata. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, relativamente alle annualità 2015 e 2016, unificati dal vincolo della continuazione. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato commesso il 27/12/2016 (annualità 2015) e rideterminava la pena in mesi otto di reclusione per la sola annualità 2016, disponendo la confisca del profitto.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, lamentando l’eccessività della pena irrogata: i giudici di appello avrebbero applicato, dopo l’estinzione per prescrizione del reato più grave, la medesima pena già inflitta in primo grado per il reato estinto. Con un secondo motivo, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all’art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, qualificando entrambi i motivi come manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui il divieto di reformatio in peius è violato solo quando il giudice di appello, dichiarata la prescrizione per il reato più grave, ridetermini la pena base per il reato satellite in misura superiore a quella in precedenza stabilita. Nel caso di specie, i giudici di merito si erano attestati sulla quantità di otto mesi, inferiore a quella di dieci mesi originariamente irrogata per il reato poi prescritto, e comunque molto vicina al minimo edittale di sei mesi.
La Corte ha precisato che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Tale obbligo motivazionale è assolto anche con formule sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”, mentre una spiegazione analitica è richiesta solo quando la pena si discosti notevolmente dalla media edittale. Ne consegue che nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che mira a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione non sia frutto di arbitrio o di illogicità manifesta.
Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando l’ingentissimo importo del debito erariale, pari a euro 558.737,00. Tale motivazione è conforme all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono la presenza di elementi di segno positivo, da valutare discrezionalmente dal giudice di merito. Non è necessario, inoltre, esaminare tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione dell’attenuante.
La Corte ha infine ribadito che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche, potendo il giudice motivare il diniego con l’assenza di elementi positivi. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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