Colloqui con il difensore e videosorveglianza: rileva il concreto pregiudizio (Cass. pen. Sez. I n. 30633 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza sui reclami giurisdizionali è ammesso, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, solo per violazione di legge. La denuncia del diritto di difesa per la presenza di telecamere nella sala dei colloqui con il difensore non è fondata quando il ricorrente si limiti a dedurre un’astratta potenzialità tecnica di registrazione e non alleghi né documenti alcuna concreta violazione o lesione della segretezza. Il controllo di sicurezza sui colloqui non contrasta con il diritto di difesa allorché non involga il contenuto del colloquio, ma i potenziali pericoli per la sicurezza dell’istituto, come confermato dalla norma di cui all’art. 41-bis ord. pen., operante anche nei confronti dei difensori.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la richiesta di non filmare né registrare i colloqui con il difensore. Il ricorrente aveva lamentato la presenza di tre telecamere nella sala dei colloqui, ritenute idonee non solo a registrare, ma anche a riprendere i documenti collocati sul tavolo di separazione.

Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa tecnica costituzionalmente garantito e un vizio di motivazione, contestando che il Tribunale avesse compiuto un accertamento tramite il personale in servizio nel carcere, senza verifica esterna, omettendo di valutare le potenzialità delle telecamere installate.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale decisiva: il ricorso avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza sui reclami giurisdizionali è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4-bis, l. n. 354/1975. Ne deriva l’improprietà della deduzione difensiva incentrata sul vizio di motivazione.

Nel merito, la Corte esclude ogni assenza o apparenza motivazionale. Oggetto del contendere non è una violazione accertata o invocata del divieto di registrazione dei colloqui, ma soltanto la temuta astratta possibilità che il sistema di sicurezza consenta, sul piano tecnologico, quella registrazione. La motivazione del Tribunale poggia su un accertamento in fatto che, in assenza di specifiche situazioni o circostanze contrarie, si fonda su attestazioni di pubblici ufficiali destinate a far fede.

La Corte valorizza la sequenza accertativa: l’ordinanza dà atto che, per appurare le circostanze lamentate, è stato disposto un accertamento a cura del personale tecnico in servizio nel carcere, onde verificare se le telecamere fossero idonee a consentire la lettura dei documenti appoggiati sul tavolo della saletta. La Direzione ha trasmesso una nota dalla quale risulta che le telecamere, per caratteristiche tecniche e capacità di risoluzione, non consentono in alcun modo quella lettura. Una nota integrativa ha precisato che le foto allegate erano state ottenute con la risoluzione massima consentita dalle telecamere. Da tali precisazioni deriva che le immagini trasmesse escludono la leggibilità dei documenti.

Il ricorrente, a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, incorre nell’infondatezza, ai limiti dell’inammissibilità per genericità: non prospetta che in concreto sia stato illecitamente ascoltato un colloquio con il difensore o controllato il contenuto dei documenti scambiati, ma solo che la sorveglianza di sicurezza abbia reso possibile il sacrificio dello scambio di oggetti diversi dai documenti.

Il rigetto del ricorso consegue alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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