Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Cass. pen. Sez. I n. 30634 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo, restando preclusa ogni revisione degli elementi fattuali e ogni rivalutazione degli apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha applicato la misura e al tribunale del riesame. Il pericolo di reiterazione, per essere rilevante ai fini cautelari, deve riguardare reati analoghi e non necessariamente identici a quelli per cui si procede. La sola collocazione temporale risalente del reato fine non esclude di per sé l’attualità delle esigenze cautelari, ove il quadro indiziario evidenzi la perdurante attività del sodalizio e la pluralità dei contatti illeciti. In presenza di esigenze cautelari di particolare intensità, la misura non detentiva non è idonea a salvaguardarle, potendo consentire contatti continui anche a distanza con soggetti collegati a realtà criminali analoghe.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per il delitto di favoreggiamento aggravato continuato della medesima immigrazione. La condotta contestata consisteva nell’inoltro di istanze per la costituzione di rapporti di lavoro dipendente in realtà fittizi, supportate da documentazione non veritiera, al fine di far ottenere il visto di ingresso a cittadini extracomunitari, con illecito profitto per ogni istanza.
Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull’attualità del pericolo di reiterazione; erronea valorizzazione di altra indagine per fatti asseritamente coincidenti; omessa considerazione della normativa sul rilascio del nulla-osta al lavoro; violazione dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sulla adeguatezza della misura; violazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. per il diniego di autorizzazione ad allontanarsi per attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato. Il giudice di legittimità non può rivedere gli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate né rivalutare gli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo resta circoscritto all’assenza di illogicità evidente e alla congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, secondo la diversità di oggetto tra la delibazione cautelare — preordinata a un giudizio prognostico di qualificata probabilità di colpevolezza — e il giudizio di merito. La Corte richiama sul punto Sez. Un. n. 11 del 22.03.2000, Audino, e Sez. 4 n. 26992 del 29.05.2013, Tiana.
Su questa base i primi tre motivi sono dichiarati infondati. Quanto al primo, le argomentazioni del riesame risultano esaustive: da un lato emerge la perdurante attività del sodalizio, con presentazione di numerose istanze anche negli anni successivi al 2022, in relazione ai decreti flussi del 2023 e del 2024; dall’altro risulta smentita la tesi difensiva di contatti esclusivi con il promotore, essendo emersi rapporti con altri soggetti impegnati nel medesimo settore illecito. Il dato temporale del 2022, dunque, non è sufficiente a escludere l’attualità del pericolo.
Quanto al secondo motivo, il coinvolgimento del ricorrente in altra indagine non documentata non scalfisce le articolate argomentazioni del riesame, restando integri gli ulteriori elementi a carico, costituiti dalla reiterata e assidua attività illecita protratta per anni e alimentata dai contatti con numerosi soggetti. Sul terzo motivo la Corte enuncia il principio centrale: il pericolo di reiterazione, per essere rilevante ai fini cautelari, deve riguardare reati analoghi e non necessariamente identici a quelli già perpetrati. Ne discende l’irrilevanza delle censure fondate sull’assenza di una normativa che consenta il c.d. click day o sulla disciplina del nulla-osta al lavoro.
Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati infondati, ai limiti dell’inammissibilità perché in fatto, rivalutativi e generici. A fronte dei rilievi dei giudici del riesame, che danno contezza della negativa prognosi sulla base della gravità dei fatti, delle modalità di realizzazione e della loro pluralità, non è accoglibile né la richiesta di sostituzione con misura non detentiva né quella di autorizzazione al lavoro. Una misura non detentiva non è idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, implicando la possibilità di contatti continui, anche da remoto, con soggetti collegati a realtà criminali analoghe: i reati risultano commessi anche a distanza e durante la pandemia, con collocazione dei cittadini extracomunitari pure fuori provincia. Quanto al diniego di autorizzazione, non è documentata l’assoluta indigenza del nucleo familiare e gli orari di lavoro prospettati risultano incompatibili con le preminenti esigenze cautelari, comportando spostamenti continui e contatto ininterrotto con utenti e dipendenti.
Il ricorso è dunque rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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