Archiviazione del magistrato e caduta del criterio speciale di competenza (Cass. pen. Sez. I n. 30338 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il procedimento iscritto nei confronti di un magistrato viene definito con archiviazione, cessa il rapporto di connessione che fonda il criterio speciale di attribuzione della competenza. Ai procedimenti connessi tornano pertanto ad applicarsi le regole ordinarie, e non la disciplina di cui all’art. 11, comma 3, cod. proc. pen., poiché l’archiviazione non è idonea a radicare alcuna perpetuatio iurisdictionis. Il venir meno della connessione opera anche quando il procedimento connesso sia ancora nella fase delle indagini. La declaratoria di competenza segue il criterio ordinario, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Il Fatto
Nel procedimento per riciclaggio, corruzione e altre ipotesi di reato, il G.I.P. del Tribunale di Brescia aveva disposto il rinvio a giudizio di un gruppo di imputati. Nel corso del dibattimento era emerso che la posizione di un magistrato onorario in servizio presso la Procura di Brescia, originariamente iscritta quale concorrente nel reato, era stata stralciata e trasmessa alla Procura di Venezia ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. pen.
Preso atto dell’avvenuta archiviazione a carico del magistrato, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la propria incompetenza ex art. 11, comma 3, cod. proc. pen. e trasmesso gli atti alla Procura di Venezia. Il pubblico ministero veneziano, non condividendo tale lettura, aveva chiesto l’archiviazione, non essendo stati mai trasmessi gli atti delle indagini. Il G.I.P. di Venezia ha quindi sollevato conflitto di competenza dinanzi alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto l’ammissibilità del conflitto. Sussiste, infatti, una situazione di stasi processuale, determinata dal rifiuto formalmente manifestato da entrambi i giudici di conoscere del medesimo procedimento. Tale stallo non è superabile senza l’intervento decisorio di questa Corte, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Sul merito, il collegio affronta l’operatività dell’art. 11 cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui nel procedimento sia indagato un magistrato ovvero il procedimento sia connesso a uno in cui un magistrato sia indagato. Il punto di diritto attiene alla specifica ipotesi in cui il procedimento iscritto nei confronti del magistrato sia stato definito con archiviazione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della determinazione della competenza per procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie e non la disposizione dell’art. 11, comma 3, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo all’appartenente all’ordine giudiziario è stato definito con archiviazione. La Corte richiama Sez. 1, n. 21729 del 2019, Sez. 5, n. 42854 del 2014 e Sez. 6, n. 34125 del 2023.
La ragione è chiara: l’archiviazione determina il venir meno del rapporto di connessione, non operando alcuna perpetuatio iurisdictionis. Il criterio speciale di attribuzione non sopravvive alla definizione del procedimento principale, né può essere conservato in via interpretativa.
Applicando tali principi, la Corte esclude l’operatività del criterio di cui all’art. 11 cod. proc. pen. e, applicate le regole ordinarie, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, disponendo la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 11 c.p.p. – Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
- Art. 32 c.p.p. – Risoluzione del conflitto