Nessuna colpa grave dell’assessore per la revoca della nomina in autotutela (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 222 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la condanna dell’amministrazione alle spese processuali, subita in sede giurisdizionale amministrativa, non integra di per sé il requisito soggettivo della colpa grave. La valutazione comparativa dei titoli dei candidati, ove fondata su pareri tecnici dei dirigenti preposti e resa in un contesto di rilevante e diffuso contenzioso, non è riconducibile a negligenza inescusabile o a scriteriata imperizia. Il giudice contabile deve accertare non già l’illegittimità del provvedimento, quanto la gravità della condotta e la sua attitudine a fondare l’addebito. La circostanza che il decreto impugnato condivida il medesimo vizio di altro decreto revocato in autotutela esclude la diretta riconducibilità del danno alla condotta dell’agente.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’assessore regionale pro tempore per sentirlo condannare al pagamento di euro 5.772,39, somma corrispondente alle spese processuali liquidate in favore di un candidato pretermesso. La condanna traeva origine dalla sentenza del TAR Sicilia n. 55/2020, con cui era stato annullato il decreto assessoriale di composizione di una commissione provinciale di esami, con condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese, confermata dal C.G.A.R.S. n. 339/2020.

Secondo la prospettazione attorea, l’assessore avrebbe violato la lex specialis della procedura selettiva, facendo uso di un potere di scelta intuitu personae non conferito da alcuna norma e disattendendo la precedente valutazione dei titoli, con ciò cagionando il danno erariale. Il convenuto ha eccepito di non essere responsabile del procedimento e di aver agito sulla base dei pareri espressi dai dirigenti competenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha fatto applicazione del criterio della ragione più liquida, fondato sugli artt. 24 e 111 Cost., decidendo la causa sulla questione di più agevole soluzione. Ha quindi esaminato la prospettazione accusatoria, assorbendo le ulteriori questioni.

Quanto al primo profilo di illegittimità, relativo alla violazione delle garanzie partecipative dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Corte ha rilevato che responsabile del procedimento non era il convenuto, bensì il capo di Gabinetto pro tempore. La violazione non è dunque riconducibile all’odierno convenuto.

Con riguardo alla scelta tra i due candidati, il Collegio ha osservato come la procedura di nomina avesse generato un contenzioso diffuso innanzi al giudice amministrativo, con ricorsi incentrati sulla valutazione dei titoli in più province. La Corte ha poi considerato che anche il decreto revocato in autotutela conteneva il medesimo intuitus personae: non può pertanto escludersi che, in caso di impugnazione, esso avesse subito la medesima sorte. Ne deriva che non è dirimente stabilire quale titolo fosse preferibile, quanto verificare se la condotta sia stata connotata da colpa grave.

Richiamando la decisione del C.G.A.R.S. n. 339/2020, la Corte ha ricordato l’autovincolo alla procedura selettiva di tipo paraconcorsuale. Ha tuttavia escluso che la valutazione comparativa dei titoli, benché eventualmente non corretta, fosse frutto di scelta arbitraria del convenuto: essa costituiva il precipitato dei pareri tecnici rilasciati dai dirigenti competenti. La Corte ha quindi ritenuto non configurabile quella negligenza inescusabile richiesta dall’art. 1 della legge n. 20/1994 e ha mandato assolto il convenuto da ogni addebito, liquidando in suo favore le spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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