Legittimazione passiva del Comune e risarcimento per ordinanza sindacale contingibile e urgente (TAR Sicilia n. 2191 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria spetta esclusivamente al Comune e non all’Amministrazione statale. Il Sindaco che agisce quale ufficiale di governo non diviene organo dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, senza che il suo status sia modificato. È illegittima l’ordinanza che disponga la demolizione di un immobile in violazione di una decisione cautelare monocratica e in luogo della semplice rimozione dei materiali potenzialmente nocivi. Il Comune che dia esecuzione a un provvedimento già sospeso in sede giurisdizionale e comunicato risponde a titolo di colpa grave. In materia di abusività edilizia, qualora il privato fornisca elementi probatori non implausibili sull’epoca anteriore di realizzazione dell’intervento, spetta all’Amministrazione la prova contraria; in difetto, l’ordine di demolizione è annullato per difetto di istruttoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile sito nel territorio comunale, hanno impugnato l’ordinanza sindacale adottata ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, con cui era stata disposta l’inagibilità, l’interdizione all’accesso e la demolizione del fabbricato, unitamente agli atti endoprocedimentali. Il Tribunale, in sede cautelare, ha accolto la domanda limitatamente alla demolizione, ordinando un riesame nel contraddittorio con la relazione tecnica di parte. Il Comune ha poi adottato un ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, impugnato con separato ricorso.

Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato le ulteriori ordinanze contingibili e urgenti, disponendo il Comune la demolizione del manufatto nonostante le sospensioni cautelari intervenute, fino alla integrale esecuzione. Le cause, riunite, sono state trattenute in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria. Richiamata l’ordinanza della Suprema Corte Sezione I n. 5970 del 28 febbraio 2019, che l’aveva riconosciuta in capo allo Stato, il Tribunale aderisce al diverso avviso del Consiglio di Stato, Sezione V n. 179/2022 dell’11 gennaio 2022. Il Sindaco che agisce quale ufficiale di governo non diviene organo statale, ma resta incardinato nell’ente locale. Per le ordinanze adottate ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 sussiste pertanto la sola legittimazione del Comune, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale.

Nel merito, il Tribunale rileva che il Comune ha dato esecuzione alla demolizione dopo il decreto cautelare monocratico del C.G.A.R.S. del 3 maggio 2023 e dopo il decreto di sospensione del Tribunale del 5 maggio 2023, notificato in pari data alle ore 10:48. L’argomentazione difensiva sull’irreversibilità della procedura non è condivisibile: se così fosse, le opere provvisionali non dovrebbero mai essere rimosse, posto che anche tale fase espone gli addetti al rischio di crollo. La mancata ricollocazione dei puntellamenti appare ingiustificata e l’ordinanza vice-sindacale risulta illegittima.

Quanto ai terzi motivi aggiunti, il Collegio osserva che la demolizione della parte residua avrebbe prodotto il medesimo effetto del paventato crollo, potendo determinare dispersione di sostanze nocive. Correttamente i ricorrenti hanno rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la rimozione dei rifiuti speciali. Ne consegue l’illegittimità anche di tale ordinanza.

Sulla domanda risarcitoria, il Tribunale riconosce il nesso di causalità e l’elemento psicologico, ravvisando la colpa grave nell’aver dato attuazione a un provvedimento già sospeso e comunicato, nonché nella scelta di completare la demolizione in luogo della rimozione dei materiali. Il danno è quantificato in € 32.889,66, oltre rivalutazione e interessi, previa riduzione del valore di perizia del 40% e di un ulteriore 25%. Dispone infine la trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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