Dottorato di ricerca come requisito per concorso di ricercatore a tempo determinato (TAR Sicilia n. 2444 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo b, ai sensi dell’art. 24, comma 2, l. 240/2010 e dell’art. 7, comma 2, del Regolamento di Ateneo, l’ammissione è garantita ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. La clausola del bando che richiama il testo previgente dell’art. 24 si riferisce alle funzioni e ai compiti del ricercatore, non ai requisiti di partecipazione, che restano quelli del testo vigente alla data di emissione del bando. Un’eventuale esigenza di armonizzazione tra comma 3 e comma 2 dell’art. 24 non può escludere il dottorato di ricerca dal novero dei titoli utili. Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale, per difetto sopravvenuto di interesse del controinteressato.

Il Fatto

La ricorrente principale impugna il decreto presidenziale con cui l’Università ha approvato gli atti della selezione per un ricercatore a tempo determinato triennale e ha dichiarato vincitrice la controinteressata. Deduce la carenza dei requisiti di partecipazione: la candidata non avrebbe documentato assegni, contratti di ricerca né borse post-dottorato di durata sufficiente, e l’Università non avrebbe svolto alcun controllo.

L’Università e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità per difetto di interesse e controdeducono nel merito, sostenendo che la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca. La controinteressata propone ricorso incidentale, contestando l’ammissione della ricorrente principale per non ricadere la sua specializzazione nell’area medica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondate le censure del ricorso principale e dichiara assorbite le eccezioni in rito. Il punto dirimente è l’individuazione del testo dell’art. 24 applicabile: diversamente da quanto assunto dalla ricorrente, non è quello previgente al DL 36/2022, ma quello vigente alla data di emissione del bando, poiché il richiamo al testo anteriore riguarda le funzioni e i compiti del ricercatore, non i requisiti di accesso.

Quanto ai requisiti, il Collegio richiama l’art. 24, comma 2, l. 240/2010 e l’art. 7, comma 2, del Regolamento di Ateneo, che in coerenza prevedono l’ammissione dei possessori del titolo di dottore di ricerca. La candidata ha conseguito nel 2016 il dottorato di ricerca internazionale in Neuroscienze, circostanza confermata dal curriculum prodotto in atti.

Il Tribunale esamina anche l’art. 14, comma 6-terdecies del DL 36/2022, che consente di indire le procedure secondo il testo previgente del comma 3. Tale possibilità va però armonizzata con il comma 2 dello stesso art. 24 e con il regolamento di ateneo: anche una lettura coordinata non può escludere il dottorato dal novero dei titoli utili.

Ne discende il rigetto del ricorso principale, cadendo la premessa su cui poggiava l’intero impianto. Dal rigetto deriva, mediatamente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato: il ricorso principale va esaminato per primo, poiché la sua infondatezza rende intangibile la soddisfazione dell’interesse del controinteressato.

Il Collegio compensa le spese di lite, in ragione della necessità di armonizzare i testi normativi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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