Colpa grave dell’utilizzatore di carte rubate e risoluzione alternativa delle controversie (ABF Collegio di Milano n. 73 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento disconosciute, l’intermediario deve provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni nonché tutti i fatti idonei a integrare la colpa grave dell’utilizzatore, unica ipotesi, oltre al dolo, in cui questi sopporta le conseguenze dell’uso fraudolento dello strumento. La prova dell’autenticazione mediante i fattori del possesso e della conoscenza non esonera l’intermediario dall’onere di dimostrare la condotta gravemente negligente del cliente. Integrano colpa grave la custodia di più strumenti di pagamento in una borsa lasciata incustodita in auto aperta, la successione rapidissima delle operazioni e il ritardo nel blocco delle carte. La circostanza che una singola operazione non sia andata a buon fine per errata digitazione del PIN non esclude la colpa se la stessa carta era stata poco prima utilizzata con corretto inserimento del codice.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell’utilizzo fraudolento da parte di terzi di due carte di credito, per un importo complessivo di € 6.647,40. Secondo la ricostruzione della cliente, il 27 aprile 2024, dopo aver depositato la spesa e la borsa nell’autovettura, si allontanava per qualche secondo per riposizionare il carrello; al ritorno trovava l’auto chiusa a chiave e, rientrata nel supermercato per telefonare al marito, scopriva il furto delle chiavi, del cellulare e della borsa con nove strumenti di pagamento. Bloccava le carte verso le 14.52 – 14.55, ma tra le 13.39 e le 14.22 erano già state eseguite otto operazioni, tra prelievi ATM e pagamenti POS.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo la colpa grave della cliente: operazioni autenticate con regolare lettura del chip e inserimento del PIN, brevità del lasso temporale tra furto e primo utilizzo, custodia di più carte nella borsa incustodita e ritardo nel blocco. La ricorrente replica richiamando gli indicatori di anomalia non rilevati dalla banca e chiede la riunione con il procedimento parallelo promosso nei confronti dell’altro intermediario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di riunione, non essendo prevista dalle norme che disciplinano il sistema di risoluzione alternativa delle controversie. Nel merito richiama i due passaggi ineludibili fissati dal D. Lgs. 27.1.2010 n. 11 e dal Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 5.7.2011: è l’intermediario a dover provare l’autenticazione e la corretta contabilizzazione delle operazioni in assenza di anomalie, ed è sempre l’intermediario a dover dimostrare i fatti che integrano la colpa grave dell’utilizzatore.
Quanto al primo profilo, l’intermediario produce evidenze da cui risulta che tutte le operazioni contestate sono state autenticate mediante i fattori del possesso (la carta) e della conoscenza (il codice PIN), con tecnologia chip/EMV. Il Collegio passa poi alla condotta delle parti e rileva le difformità tra la denuncia e il ricorso, fermi restando gli orari essenziali: accesso al supermercato alle 13.00, uscita alle 13.30, allontanamento di pochi secondi con chiavi lasciate nell’auto aperta, prima operazione disconosciuta alle 13.39.
Da questi elementi il Collegio desume un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti di colpa grave: la brevità del lasso temporale tra furto e prima operazione, le modalità del furto ormai ricorrenti e note, la custodia di nove strumenti di pagamento nel portafoglio e la condotta della cliente che si è allontanata dall’auto aperta lasciandovi chiavi e borsa. A ciò si aggiunge il ritardo nel blocco delle carte.
Non muta il quadro la circostanza che il prelievo di € 250,00 delle 13.55 non sia andato a buon fine per errata digitazione del PIN: esso era stato preceduto da altra operazione sulla medesima carta alle 13.39 per € 1.500,00 andata subito a buon fine, il che lascia presumere che l’errore non fosse imputabile a un tentativo di inserimento di un codice sconosciuto. Irrilevante è anche la qualificazione come furto con destrezza, restando gravemente negligente la condotta di chi si allontana lasciando l’auto aperta con chiavi e borsetta.
Quanto agli indicatori di anomalia invocati dalla ricorrente, il Collegio li ritiene non integrati: le operazioni sono state effettuate con diversi strumenti di pagamento e non superano i limiti previsti dal decreto, né il plafond contrattuale, come risulta dalla documentazione prodotta dall’intermediario. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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