Contraddittorio in c.t.u. contabile e rimessione al primo giudice (Corte dei Conti Sez. II App. n. 238 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, e segnatamente nel contenzioso pensionistico, la rimessione della causa al giudice di primo grado è consentita nei soli casi tassativamente previsti dall’art. 170, comma 4, c.g.c. e dall’art. 199 c.g.c., cui il primo rinvia per il tramite del richiamo ai Capi I e II della Parte VI del codice. Al di fuori di tali ipotesi il giudice di appello non può annullare la sentenza impugnata e restituire gli atti al primo giudice. La dedotta violazione del contraddittorio nella formazione della consulenza tecnica d’ufficio, o del parere reso da organi tecnici della pubblica amministrazione, non integra alcuna delle fattispecie di rimessione e non determina di per sé la nullità della consulenza, che si realizza soltanto quando, in concreto, ne sia derivato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni.
Il Fatto
Un militare, nel corso del servizio di leva, riportava un trauma cranico a seguito di una caduta in officina e, successivamente, una patologia discale. Domandava al Ministero della Difesa il riconoscimento della pensione privilegiata. Il Comitato di verifica riconosceva la dipendenza da causa di servizio della sola sindrome cefalgico-vertiginosa, negando il nesso per la protrusione discale.
Il giudice pensionistico territoriale accoglieva in un primo tempo il ricorso, riconoscendo la pensione di ottava categoria. La sentenza veniva annullata in appello per vizio di motivazione e, in sede di riassunzione, il primo giudice delegava l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute per una relazione suppletiva, disponendo poi ulteriori accertamenti con l’ordinanza n. 47/2020. La decisione risultava sfavorevole al ricorrente, che proponeva appello deducendo la nullità della consulenza per mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali al consulente di parte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il tema della regressione del processo al primo grado nel rito contabile. Il sistema delineato dal codice della giustizia contabile è bipolare: da un lato le ipotesi riconducibili all’art. 199 c.g.c., che richiamano il rinvio restitutorio o improprio; dall’altro le ipotesi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., che rifluiscono nel rinvio prosecutorio o proprio, funzionale a ulteriori accertamenti di fatto. Nessuna delle due categorie ricorre nella specie.
Quanto all’art. 199 c.g.c., la norma elenca casi tassativi, ricalcando le fattispecie già individuate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. nel testo vigente ante riforma. La Corte richiama sul punto l’orientamento della legittimità (Cass. civ. sez. II, 7 novembre 2023, n. 30969), confortato dal Giudice delle leggi (Corte cost. 26 marzo 2020, n. 58). Il caso in esame — mancato contraddittorio in fase di c.t.u. — non è sussumibile in alcuna di tali ipotesi, neppure in quella del secondo comma, che riguarda le sole questioni pregiudiziali o preliminari decise in senso dirimente dal primo giudice.
La Corte esamina poi la disciplina dell’istruttoria tecnica. Le Sezioni contabili possono avvalersi, accanto alle ordinarie consulenze, dei pareri espressi da organismi medico-legali all’uopo istituiti, in forza degli artt. 189 e 190 del codice dell’ordinamento militare, dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 266/1993 e dell’art. 166 c.g.c., che rinvia all’art. 97 c.g.c.. Quest’ultima disposizione configura un doppio binario: il collegio può nominare un consulente ovvero avvalersi di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. Gli organi tecnici della P.A. sono tenuti a garantire la sola possibilità per le parti di avvalersi di consulenti di parte, senza l’obbligo del previo giuramento. Tale assetto è stato ritenuto compatibile con i parametri costituzionali dalla Consulta con l’ordinanza n. 131/1998.
Sul piano della nullità, la Corte richiama il principio per cui l’omessa comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali non è di per sé ragione di nullità, che si realizza solo quando ne sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 14532; Cass. civ., Sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3047). Diverso è il caso, richiamato dall’appellante, di attività svolta in assoluta solitudine dal consulente (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 26304 del 18 novembre 2020, richiamata da Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 3630 del 7 febbraio 2023).
Nel caso concreto, dalla sequenza temporale emerge che un contraddittorio preliminare è stato comunque garantito: l’UML ha inviato la bozza di relazione alle parti, che hanno potuto replicare per iscritto, e le difficoltà organizzative sono documentate dall’emergenza sanitaria. L’impossibilità di avviare le operazioni in contraddittorio non è imputabile al giudice. Ne consegue il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza gravata e condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 700,00.
Nota della Redazione
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