Revoca della patente e obbligo di motivazione in caso di patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 4815 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie hanno caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Esse devono essere applicate dal giudice in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per vizio di motivazione della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, non operando i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui al secondo e terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice che applichi la revoca della patente in luogo della sospensione deve dar conto in modo puntuale delle ragioni della scelta, sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, C.d.S.

Il Fatto

Con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato all’imputato, in relazione al delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 222 d.lgs. n. 285/1992, per avere il giudice disposto la revoca pur in assenza delle circostanze aggravanti e in presenza della declaratoria di illegittimità costituzionale. Con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione, per avere il giudice fatto discendere la revoca come conseguenza automatica del patteggiamento, senza indicare le ragioni della scelta in luogo della misura meno afflittiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di sistema: le sanzioni amministrative accessorie, per la loro stessa natura, restano estranee all’accordo recepito nella sentenza di patteggiamento. Il giudice le applica d’ufficio, in via autonoma, a prescindere dalla volontà delle parti. Da ciò discende la conseguenza processuale decisiva: il ricorso per cassazione avverso la statuizione relativa a tali sanzioni è ammissibile, poiché non vengono in rilievo i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che restringono l’accesso al giudizio di legittimità per le sentenze emesse su istanza successiva al 3 agosto 2017.

Nel merito, la Corte richiama la disciplina dell’art. 222, comma 2, C.d.S., che prevede la revoca della patente come conseguenza della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. La regola è stata però incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze di cui al secondo e al terzo comma delle medesime fattispecie, la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente.

Il punto di approdo è il seguente: quando non sussistono le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice può applicare tanto la revoca quanto, in alternativa, la sospensione. Se sceglie il trattamento più sfavorevole, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni della scelta, valutando i parametri di cui all’art. 218, comma 2, C.d.S. Il principio è confermato dal precedente Sez. IV n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022, richiamato in motivazione.

Nel caso concreto il Giudice delle indagini preliminari ha applicato la revoca senza indicare alcuna ragione della preferenza per la misura più afflittiva. Il difetto di motivazione determina l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente all’individuazione della sanzione amministrativa accessoria, affinché il giudice di rinvio motivi sull’esercizio del potere di scelta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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