Nullità per omessa notifica al difensore nel procedimento di prevenzione (Cass. pen. n. 14562/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, l’omessa notificazione dell’avviso di udienza in appello a uno dei difensori di fiducia dell’istante integra una nullità a regime intermedio, poiché lede il diritto di difesa e di partecipazione del difensore all’udienza. La presenza di un altro difensore, ritualmente avvisato, non sana il vizio, né l’omissione può essere degradata a mera irregolarità, non essendo prevista alcuna norma che, nel procedimento di prevenzione, configuri la difesa come “unitaria” e irrilevante del mancato avviso a uno dei difensori. Il giudice dell’appello, che rigetti l’eccezione di nullità sul presupposto di una tale inesistente regola, viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con decreto del 9 ottobre 2025, ha rigettato l’appello presentato dall’istante avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 maggio 2025, che gli aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’istante era assistito da due difensori di fiducia, entrambi nominati all’udienza del 28 aprile 2025, e uno dei quali aveva anche rassegnato le proprie conclusioni.
Avverso il decreto del Tribunale, era stato proposto appello dal solo avvocato, il quale aveva eccepito la nullità del provvedimento per omessa notifica dello stesso al codifensore. La Corte di appello, nel rigettare l’appello, aveva ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, la difesa sarebbe “unitaria” e che il mancato avviso a uno dei due difensori non sarebbe rilevante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che l’omessa notifica dell’avviso di udienza in appello a uno dei due difensori di fiducia integra una nullità, in quanto lede il diritto di difesa e di partecipazione del difensore all’udienza. La Corte ha escluso che la presenza di un altro difensore, ritualmente avvisato, possa sanare il vizio, e ha censurato l’interpretazione della Corte di appello, secondo cui la difesa nel procedimento di prevenzione sarebbe “unitaria”, come un presupposto erroneo, non fondato su alcuna disposizione normativa.
La Corte ha, pertanto, annullato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso, affinché il giudice dell’appello proceda a un nuovo esame, tenendo conto della rilevata nullità. L’accoglimento del motivo relativo all’omessa notifica dell’avviso di udienza ha assorbito l’eccezione, pure sollevata, riguardante la mancata comunicazione del decreto di prevenzione al difensore.
Nota della Redazione
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