Coltivazione abusiva varietà vegetale brevettata escluso dolo utilizzatore finale sementi (Cass. pen. Sez. III n. 7023 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 517-ter cod. pen., integrato dalla condotta di chi adoperi industrialmente beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale ovvero in violazione di esso, la fattispecie è punita a dolo generico, essendo compatibile anche la sua forma eventuale, atteso che la disposizione non richiede il fine di trarre profitto caratterizzante invece il secondo comma. La dimostrazione dell’elemento soggettivo non può essere desunta dalla sola qualifica di imprenditore agricolo, dalla mancata esibizione del passaporto pianta né dall’acquisto delle sementi tramite impresa consortile. Il passaporto pianta assolve la funzione di accompagnare le sementi nella libera circolazione europea sino all’utilizzatore finale e cessa la propria efficacia quando le sementi sono poste a dimora. La riconoscibilità della varietà protetta rispetto a quella diversa acquistata, ove accertata, rileva ai fini del dolo maturato in corso di coltivazione, ma la sua esclusione, tanto da imporre indagini scientifiche di laboratorio, impedisce di ritenere dimostrata la consapevolezza dell’abusiva coltivazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imprenditore agricolo, amministratore di una società operante nel settore della produzione di pomodoro, imputato del reato di cui all’art. 517-ter cod. pen. per avere coltivato, all’interno delle proprie serre, piante di pomodoro di una varietà coperta da brevetto comunitario in assenza dell’autorizzazione del titolare del diritto di privativa.

Il Tribunale lo aveva dichiarato colpevole; la Corte di appello di Catania, con sentenza del 6 dicembre 2023, aveva confermato l’affermazione di responsabilità, riformando la decisione solo quanto alla quantificazione del danno e alla condizione risarcitoria cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, condizione che veniva eliminata. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tra cui la censura sull’elemento soggettivo e la mancata applicazione dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che l’art. 517-ter cod. pen. si pone in continuità normativa con l’art. 127 del d.lgs. n. 30 del 2005, che a sua volta riprende l’art. 88 del regio decreto n. 1127 del 1939, e tutela anche la proprietà industriale riferita ai generi vegetali, espressamente brevettabili ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005.

Sul piano soggettivo, il Collegio osserva che la fattispecie del primo comma è integrata dal dolo generico, del quale il dolo eventuale è una delle forme di manifestazione, come già affermato da Sez. III n. 15660 del 2022 e, con riferimento alla previgente disciplina, da Sez. V n. 925 del 1999. Diversa è la valutazione per la fattispecie del secondo comma, che richiede il fine di trarre profitto e configura quindi un reato a dolo specifico, secondo l’insegnamento di Sez. III n. 3683 del 2014 e Sez. III n. 15633 del 2008.

Passando al caso concreto, la Corte rileva che i giudici di merito hanno desunto la consapevolezza dell’imputato da tre fattori: la mancata esibizione del passaporto pianta, l’acquisto delle sementi tramite una società consortile cui l’azienda partecipava e il livello tecnico dell’impresa, ritenendosi inverosimile che gli acquisti avvenissero senza adeguata competenza.

La Corte disarticola ciascuno di questi argomenti. Il passaporto pianta, disciplinato da una nota tecnica ministeriale, accompagna le sementi nella libera circolazione europea sino all’utilizzatore finale, che è proprio colui che pone a dimora le sementi dedicandosi alla coltivazione: raggiunto tale soggetto, la funzione del documento cessa. Quanto all’acquisto tramite consorzio, la fornitura aveva ad oggetto una tipologia vegetale diversa da quella contestata, e non può addebitarsi all’imputato la condotta del fornitore. Quanto alla competenza tecnica, essa non è stata verificata in termini personali, essendo stata desunta dal solo carattere moderno dell’attività aziendale.

Decisivo è poi il rilievo sulla riconoscibilità della varietà: la diagnosi differenziale tra le due tipologie è stata possibile solo tramite indagine scientifica presso un laboratorio del C.r.e.a., circostanza che ragionevolmente esclude la manifesta evidenza della differenza morfologica. La Corte di merito ha pretermesso di esaminare se, iniziata la coltivazione, fosse percepibile la diversità del materiale fornito. Esclusa tale riconoscibilità, non può ritenersi dimostrato il dolo, neppure nella forma maturata in corso di ciclo produttivo.

Infine, il Collegio ritiene irrilevante l’argomento della parte civile secondo cui anche la varietà che l’imputato riteneva di avere acquistato sarebbe protetta: si tratta di fatto diverso da quello contestato, non dimostrato dalla pubblica accusa, per il quale non è stata esercitata alcuna azione penale. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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