Nomina commissari consorzi sisma, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 62 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla nomina dei commissari dei consorzi obbligatori per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche quando disposta nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 67-quater, comma 2, lett. a), d.l. n. 83/2012, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il consorzio obbligatorio è soggetto di diritto privato e il potere sostitutivo del Comune, ancorché esercitato da un soggetto pubblico, è finalizzato all’attuazione di un potere privatistico non esercitato dall’assemblea dei consorziati. La procedura di formazione degli elenchi per il conferimento degli incarichi non integra una procedura concorsuale, difettando la valutazione comparativa e la graduatoria di merito. La domanda proposta resta soggetta alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali ove riproposta, nel termine perentorio, davanti al giudice munito di giurisdizione.
Il Fatto
I ricorrenti, professionisti iscritti all’albo dei commissari approvato dal Comune con determinazione del 16 ottobre 2019, hanno impugnato la deliberazione della Giunta Comunale che ha individuato i commissari incaricati di sostituirsi ai privati inadempienti nella ricostruzione degli aggregati edilizi e ha assegnato a ciascuno un ambito territoriale. Hanno impugnato altresì i decreti sindacali di nomina adottati ai sensi dell’art. 12 del decreto del Commissario Delegato n. 12/2010.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno censurato la successiva deliberazione con cui il Comune ha annullato in autotutela la precedente, insieme a diciannove decreti sindacali di nomina. Il Comune si è costituito resistendo. All’udienza il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il rilievo del difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione officiosa muovendo dal criterio del petitum sostanziale. La censura riguardava le modalità di selezione dei commissari stabilite dall’avviso pubblico del 12 agosto 2019 e, dunque, la legittimità dell’esercizio del potere sostitutivo.
La giurisprudenza, richiamata con il precedente Cons. Stato, sez. V, n. 4923 del 2013, qualifica i consorzi obbligatori come soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. Il Collegio ha dato continuità alla propria sentenza n. 465 dell’11 ottobre 2023, non appellata, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle controversie relative alla nomina dei commissari, anche nell’esercizio dei poteri sostitutivi a seguito dell’inerzia dei proprietari.
Il potere sostitutivo del Comune, osserva il TAR, condivide la natura privatistica del potere non esercitato dall’organo assembleare: la nomina è finalizzata a garantire la continuità del funzionamento del consorzio, al pari della nomina dell’amministratore giudiziale prevista dall’art. 1129, comma 1, cod. civ.. La funzionalizzazione del potere privato a interessi pubblici non è incompatibile con l’attività privatistica della pubblica amministrazione. La nomina non incide sull’autonomia del consorzio, che continua a operare secondo le regole del diritto privato.
Il Collegio ha poi escluso che la fattispecie rientri tra le procedure concorsuali devolute al giudice amministrativo dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Ha richiamato Cass. Sez. Un. n. 13531 del 2016, secondo cui la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi a professionisti esterni non integra una procedura concorsuale, e Cass. Sez. Un. n. 1413 del 2019, che individua gli indicatori del carattere concorsuale nella valutazione comparativa e nella graduatoria di merito. Dall’esame dell’art. 4 dell’avviso pubblico emerge la sola verifica idoneativa dei requisiti e l’assenza di graduatoria, con espressa esclusione di alcun diritto alla nomina.
Il TAR ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti della domanda ove riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.
Nota della Redazione
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