Commissario ad acta ad personam non sostituibile per mutamento di carica (C.G.A.R.S. n. 610 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza è designato ad personam, ancorché la persona prescelta sia individuata in ragione della carica ricoperta alla data della nomina. Il nominato non cessa dall’incarico commissariale per il solo fatto della cessazione dalla carica, né a lui subentra il diverso soggetto che assuma successivamente la direzione dell’ufficio. La cessazione della funzione può indurre l’ausiliario a chiedere la sostituzione nel munus, ma la relativa istanza resta rimessa alla valutazione del Collegio. La perdurante inottemperanza al giudicato giustifica la nomina di un nuovo commissario e la regolazione delle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

La vicenda si innesta nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 220 del 2007. Con la sentenza n. 311 del 2008 era stato nominato Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Messina. Nel corso dell’attività esecutiva, protrattasi anche per trattative tra le parti in vista di un affidamento diretto con valenza risarcitoria, il commissario originariamente nominato era deceduto.

La Sezione, con la sentenza n. 343 del 2015, aveva nuovamente indicato la stessa carica. L’esecuzione era poi stata sospesa dal nuovo commissario per la situazione di predissesto del Comune, ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, in attesa della decisione della Corte dei conti sul piano di riequilibrio, poi approvato con deliberazione n. 232/2023/PRSP. Venuti meno gli impedimenti, la ricorrente ha chiesto la nomina di un nuovo commissario, non rivestendo più il precedente la carica di Segretario generale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene doveroso provvedere in conformità alla richiesta e designa quale nuovo Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Messina in servizio alla data di pubblicazione della sentenza. La nomina si rende necessaria perché l’esigenza di ulteriormente provvedere deriva dalla perdurante inottemperanza al giudicato formatosi nel 2007.

Il passaggio centrale riguarda la natura dell’incarico. La nomina del commissario da parte del giudice amministrativo è effettuata ad personam, sebbene la persona prescelta sia individuata in relazione alla carica ricoperta alla data odierna. Da qui il corollario: il nominato non cessa dall’incarico commissariale per il mero fatto che venga eventualmente a cessare dalla carica ricoperta.

Né in tal caso gli subentra il diverso soggetto che assuma successivamente la direzione della Segreteria generale dell’Ente. La cessazione della funzione presso il Comune potrebbe indurre l’ausiliario a chiedere di essere sostituito nel munus, ma il Collegio si riserva di valutare se accogliere o meno l’eventuale istanza.

Sul piano delle spese, la perdurante inottemperanza al giudicato giustifica la regolazione secondo soccombenza. Il Comune è condannato al pagamento delle spese del presente incidente di esecuzione, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato. È inoltre liquidata, a titolo di acconto, la somma di euro 3.000,00 in favore del Commissario ad acta, a carico solidale di entrambe le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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