Sopravvenuta carenza di interesse sull’abbattimento del lupo e atti presupposti (TAR Trentino-Alto Adige n. 28 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione. L’autorizzazione in deroga al divieto di uccisione di esemplari di specie protetta, adottata con efficacia temporalmente limitata, esaurisce i propri effetti nel corso del giudizio e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso di essa. L’improcedibilità si estende all’impugnazione degli atti regolamentari presupposti, privi di autonoma lesività, la cui illegittimità sia dedotta solo in uno con il provvedimento applicativo. La declaratoria di improcedibilità preclude l’esame delle questioni di costituzionalità e di conflitto con il diritto unionale sollevate in via subordinata.

Il Fatto

Due associazioni ambientaliste impugnavano dinanzi al TRGA di Bolzano il provvedimento del Presidente della Provincia che autorizzava l’abbattimento di due esemplari di lupo in un’area individuata come zona pascoliva protetta. Con lo stesso ricorso venivano gravati il regolamento di esecuzione recante i criteri di individuazione delle zone pascolive protette, il decreto presidenziale che lo emanava e il decreto direttoriale che individuava le zone.

Le ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE e del principio di proporzionalità, contestando l’autovincolo discendente dalla valutazione ex ante e su larga scala dell’irrealizzabilità delle misure di prevenzione non letali. Il Tribunale accordava la tutela cautelare; il Consiglio di Stato, in parziale riforma, escludeva la sospensione degli atti diversi dal decreto di abbattimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’impugnazione del decreto direttoriale n. 14474 del 17.8.2023, sostituito dal decreto n. 12296/2024 e non più in vigore al momento del ricorso. Difetta quindi l’interesse alla sua impugnazione.

Quanto all’autorizzazione all’abbattimento, il provvedimento stabilisce che i prelievi avvengano entro sessanta giorni dall’emanazione, in coerenza con la necessità di circoscrivere le deroghe nel tempo, nello spazio e nel numero di esemplari. Il termine è trascorso nel corso del giudizio, sicché l’atto ha perso la propria efficacia lesiva. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio richiama la nozione di interesse ad agire, che deve essere personale, attuale e concreto, e la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, non preordinata alla legalità dell’azione amministrativa. Esclude che possa sostenersi un interesse all’accertamento dell’illegittimità in funzione conformativa dell’azione amministrativa futura, operando il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. di pronunciare su poteri non ancora esercitati.

La medesima sorte colpisce l’impugnazione del regolamento e degli atti che lo hanno approvato ed emanato. Essi sono sprovvisti di autonoma lesività: l’istituzione delle zone pascolive protette non integra un autovincolo, dovendo l’Amministrazione verificare caso per caso le altre condizioni imposte dall’art. 16 della direttiva. Venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento applicativo, cade anche quello relativo agli atti presupposti. Il Collegio aggiunge, in via subordinata, che ove si riconoscesse autonoma lesività al regolamento, la sua impugnativa sarebbe tardiva.

L’inammissibilità e l’improcedibilità privano di rilievo le questioni di costituzionalità e di conflitto con il diritto unionale. Sulle spese il Collegio riconosce la soccombenza virtuale della Provincia, confermando le ragioni già espresse in sede cautelare quanto alla mancata dimostrazione dell’assenza di valide alternative non letali, e la condanna alla rifusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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