Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e poteri del Commissario ad acta (TAR Campania n. 2995 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del dispositivo, assegnando un termine di sessanta giorni. Ove perduri l’inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda entro ulteriori sessanta giorni a spese dell’ente inadempiente. La penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, e cessa con l’insediamento del Commissario o con il soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ciascun anno. La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato per mancata impugnazione.
Non essendo stata data esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione e, occorrendo, la nomina di un Commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine previsto dalla normativa richiamata. Su tali basi ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale ha poi designato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario esigere la somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni.
Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, non risultando evidenziate valide ragioni ostative. Ha reputato equo il parametro dell’interesse legale, esplicitamente richiamato dalla norma, calcolato sulla somma individuata.
Quanto alla decorrenza, il Tribunale ha precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lettera e), le astreintes, in considerazione della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità cessa all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore. Le spese di lite, comprensive delle spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza ma ad eccezione di quelle di registrazione del titolo, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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