Competenza territoriale dello Sportello Unico e revoca del nulla osta (TAR Toscana n. 1578 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale dello Sportello Unico per l’Immigrazione è disciplinata da criteri legali tassativi e non è suscettibile di estensione a criteri atipici. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 individua tre criteri alternativi di collegamento — residenza del datore, sede legale dell’impresa, luogo di svolgimento della prestazione — mentre l’art. 30-bis, comma 7, del d.P.R. n. 394/1999 attribuisce rilievo centrale al luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa. La mera presenza di una unità locale in una provincia non radica la competenza, salvo che coincida con il luogo effettivo della prestazione. La revoca del nulla osta ex art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 costituisce effetto legale vincolato del sopravvenuto accertamento negativo dei presupposti e non autotutela discrezionale ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con conseguente esclusione dell’obbligo di motivazione rafforzata e di comparazione con l’affidamento.
Il Fatto
Una società presenta istanze di nulla osta al lavoro subordinato, nell’ambito delle procedure di ingresso per lavoro per l’anno 2025, in favore di lavoratori stranieri. Gli Sportelli competenti rilasciano i titoli in via anticipata, ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022.
Nel corso delle verifiche emergono discrasie tra i dati delle domande e la documentazione allegata, in particolare sul luogo della prestazione e sulla localizzazione delle sedi aziendali. L’Amministrazione avvia il procedimento di revoca e adotta i provvedimenti impugnati, sul presupposto della incompetenza territoriale dello Sportello procedente. I lavoratori propongono ricorsi, riuniti, deducendo violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, del legittimo affidamento e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenza. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 prevede tre criteri alternativi di presentazione della domanda. Il regolamento di attuazione, all’art. 30-bis, comma 7, del d.P.R. n. 394/1999, assegna allo Sportello del luogo di svolgimento dell’attività la competenza al rilascio, con obbligo di trasmissione all’ufficio competente ove diverso. Il criterio territoriale non è formale: esso consente le verifiche di Sportello, Questura, centro per l’impiego e Ispettorato del lavoro.
Quanto al caso concreto, l’asseverazione indicava un luogo di lavoro in provincia di Lodi e la sede legale della società era in Milano, con esclusione della competenza di Prato. I ricorrenti invocano la presenza di una unità locale in provincia di Prato. Il Collegio distingue la sede legale — elemento statutario e pubblicitario, da art. 2463, comma 2, n. 2, c.c. e art. 2196 c.c. — dalle articolazioni territoriali, che non mutano la sede sociale. La legge non contempla l’unità locale come autonomo criterio di collegamento: diversamente si introdurrebbe un quarto criterio non previsto.
Né rileva il supposto instradamento automatico della domanda da parte del sistema informatico in base al codice ATECO dell’unità locale: la censura resta assertiva e priva di supporto documentale, e le modalità operative di una piattaforma non possono derogare ai criteri legali. Il primo motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo muove dall’assimilazione della revoca all’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Collegio esclude tale inquadramento: l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 configura un meccanismo speciale in cui il titolo è esposto a caducazione per il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi. Il potere è vincolato e non richiede motivazione rafforzata sull’interesse pubblico né comparazione con l’affidamento. Nessun affidamento incolpevole matura su un titolo condizionato all’esito positivo delle verifiche, neppure dopo il visto e l’ingresso nel territorio.
Il corretto radicamento territoriale non è una questione interna all’organizzazione, ma attiene alla regolarità sostanziale del procedimento e alla possibilità dei controlli. Le doglianze di sproporzione e contraddittorietà sono generiche: la legittimità va valutata per la specifica pratica. I ricorsi sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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