Commissario ad acta per ottemperanza al giudicato sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 614 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro rimasta ineseguita, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’inadempimento e nomina commissario ad acta il dirigente dell’amministrazione debitrice competente per materia, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. L’incarico è assegnato con termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 732 del 18 maggio 2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore del contributo previsto per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi euro 1.500,00, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 1° aprile 2025. Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza, la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro processuale richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. e verificando i presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo e definitivo e la persistenza dell’inadempimento dell’obbligato. La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato che, alla scadenza del termine assegnato, l’Amministrazione non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza di condanna, residuando il mancato integrale pagamento di quanto statuito dal Giudice del Lavoro. La difesa dell’Amministrazione ha riferito di aver sollecitato il pagamento senza però fornire utili indicazioni per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia.
Su queste basi il TAR ritiene accolta l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva. Quale commissario viene individuato il Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Collegio esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Sulle spese, la soccombenza è posta a carico del Ministero, con liquidazione che tiene conto della serialità della causa e con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari; il dispositivo condanna l’Amministrazione al pagamento di euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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