Commissario ad acta non solleva il Ministero dalla responsabilità per inottemperanza (TAR Campania n. 483 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non escludono la persistente responsabilità dell’Amministrazione debitrice per l’inottemperanza al titolo giudiziale, che permane finché non sia eseguito il pagamento dovuto. Il commissario non svolge una mera funzione sollecitatoria dell’adempimento del debitore pubblico, ma dispone degli stessi poteri di quest’ultimo, compresi l’allocazione delle somme in bilancio in mancanza di stanziamento e il materiale reperimento dei fondi. L’ordine di ottemperanza va reiterato tanto nei confronti dell’Amministrazione, in via principale, quanto del commissario. L’inerzia rispetto a due decisioni giudiziali giustifica la trasmissione degli atti alle Procure contabile e penale, essendo astrattamente sussumibili condotte omissive rilevanti sul piano erariale e su quello penale.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Napoli, azionato in via di ottemperanza davanti al TAR Campania. Con la sentenza n. 169/2024 il medesimo Tribunale aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero della giustizia di pagare gli importi discendenti dal titolo e nominando un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
Con reclamo depositato il 21.11.2024 la difesa dei ricorrenti evidenziava che, nonostante la risalente comunicazione della sentenza e la richiesta di nomina del commissario, l’inottemperanza persisteva e nessun seguito era stato dato all’ordine giudiziale. Il reclamo, ritualmente notificato al Ministero, non riceveva alcun riscontro. La questione giungeva così alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la notifica del reclamo al Ministero è regolare e che l’Amministrazione non ha fornito alcuna difesa. Resta pertanto acclarata la inottemperanza sia al titolo giudiziale azionato sia alla pronuncia del TAR che ne aveva ordinato l’esecuzione.
Su un piano preliminare il Tribunale chiarisce che il Ministero resta in via principale responsabile dell’inottemperanza. La nomina e finanche l’insediamento del commissario ad acta, infatti, non escludono la persistente responsabilità dell’Amministrazione, la quale può farla venir meno solo procedendo al pagamento dovuto degli importi principali, accessori e ulteriori nelle more maturati.
Quanto ai poteri del commissario, la sentenza nega che essi si riducano a una funzione sollecitatoria del debitore pubblico. Il commissario dispone di tutti i poteri necessari per dare seguito al pagamento, tra cui quello di allocare le somme in bilancio in mancanza di apposito stanziamento e di espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, compreso il materiale reperimento dei fondi ove non disponibili.
Alla luce di ciò il Collegio reitera l’ordine di ottemperanza, sia verso il Ministero in via principale sia verso il commissario nominato, fissando un nuovo termine. Il Ministero, in persona del Ministro, e il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria sono destinatari di diretta comunicazione, perché esercitino i doverosi poteri di controllo e verifica, anche ai fini dell’eventuale sostituzione del commissario e dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Infine, in ragione delle gravi conseguenze dell’inerzia serbata rispetto a due decisioni, il Tribunale dispone la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, apparendo le condotte omissive astrattamente sussumibili in illeciti contabili, per i maggiori esborsi a carico dell’Erario, e penali, trattandosi di omissioni di atti da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia. Segue la condanna alle spese di fase a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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