Ottemperanza al giudicato e one shot temperato su causa di servizio (C.G.A.R.S. n. 169 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del militare impiegato in teatri operativi a rischio, una volta accertata l’esposizione a fattori di rischio specifici, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi presunta, salvo che l’Amministrazione non dimostri la sussistenza di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità. L’Amministrazione che, dopo l’annullamento giurisdizionale, riproponga un diniego fondato sulla medesima logica già censurata, senza la prova liberatoria a suo carico, elude il giudicato e non esercita legittimamente il potere. In tal caso, in applicazione del principio del one shot temperato, il giudice dell’ottemperanza accerta direttamente il diritto del ricorrente, senza rimettere l’affare all’Amministrazione, essendo la potestà tecnico-discrezionale riservata ma non inesauribile. Il nuovo provvedimento di diniego è nullo per violazione ed elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, Sottufficiale infermiere dell’Esercito Italiano, aveva prestato servizio in numerosi teatri operativi esteri e in poligoni di tiro nazionali tra il 2000 e il 2016. A seguito della diagnosi di una grave patologia nel 2018, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, adducendo l’esposizione a uranio impoverito, a micro e nanoparticelle di metalli pesanti e a massicce somministrazioni vaccinali.

Con una precedente pronuncia di questo Consiglio, era stato accolto l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, e annullati, per insufficienza di motivazione, il decreto ministeriale di diniego e i presupposti pareri del CVCS, con un preciso vincolo conformativo. Il Ministero riapriva il procedimento, ma il CVCS esprimeva un nuovo parere negativo e il Ministero emanava un nuovo decreto di rigetto. Il ricorrente agisce così per l’ottemperanza, lamentando violazione ed elusione del giudicato e chiedendo l’accertamento diretto del proprio diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica della corretta esecuzione, da parte del Ministero della Difesa, della sentenza di annullamento. Occorre stabilire se il nuovo diniego, adottato dopo l’annullamento giurisdizionale, costituisca legittimo riesercizio del potere ovvero elusione del giudicato.

La sentenza da ottemperare aveva già enunciato il principio secondo cui, in presenza di elementi statistici rilevanti, e in particolare quando il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo con potenziale contaminazione, la presunzione di dipendenza da causa di servizio opera salvo prova contraria dell’Amministrazione. Il dictum richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4604/2024: una volta accertata l’esposizione, è l’Amministrazione a dover dimostrare che l’agente patogeno non abbia determinato l’infermità e che essa dipenda da altri fattori esogeni.

Il nuovo parere del CVCS, recepito integralmente dal Ministero, si rivela invece una reiterazione delle argomentazioni già censurate. Il Comitato nega il nesso causale invocando l’eziologia ignota della patologia, ma così facendo ignora il fulcro della sentenza, che imponeva di superare proprio tale argomento spostando sull’Amministrazione l’onere probatorio. A fronte della prova documentale prodotta dal ricorrente, attestante la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nei tessuti, il CVCS formula solo una mera ipotesi alternativa, priva di prova concreta. Come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9544/2023, è onere dell’Amministrazione allegare fatti e circostanze capaci di dimostrare una diversa matrice causale.

Anche l’obbligo di valutare l’impatto delle vaccinazioni multiple risulta eluso con una generica difesa teorica. La giurisprudenza richiamata — Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5132/2024 — riconosce la rilevanza di tale fattore, sotto il profilo della possibile riduzione dell’efficienza immunologica in un contesto di stress multi-fattoriale, e non della cancerogenicità intrinseca dei vaccini.

Accertata l’elusione, il Collegio applica il principio del one shot temperato, elaborato dalla Adunanza Plenaria n. 2/2013. Esso non si fonda su un mero computo numerico dei tentativi, ma sulla qualità dell’azione amministrativa successiva all’annullamento: quando essa si rivela un espediente per perpetuare la decisione illegittima, l’Amministrazione consuma l’unica possibilità di esercitare correttamente la propria discrezionalità. La potestà tecnico-discrezionale, pur riservata, non è inesauribile. Pertanto, dichiarata la nullità del nuovo diniego, il Consiglio accerta direttamente il diritto del ricorrente, ordinando al Ministero di adottare gli atti consequenziali, con equo indennizzo, interessi e rivalutazione, e nominando, per il caso di inadempimento, un Commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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