Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pagamento (TAR Lombardia n. 1427 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento delle somme dovute. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. La quantificazione prodotta dal creditore non è pertanto vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo, interessi e loro decorrenza. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, può essere nominato il commissario ad acta per l’esecuzione in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4292/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Collegio riafferma che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che la dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è dunque definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri connessi, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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