Illegittima la commistione tra regole di gara e valutazione della commissione (TAR Sardegna n. 516 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La composizione della commissione giudicatrice è illegittima quando il suo presidente abbia concorso alla predisposizione della lex specialis, anche se in qualità di RUP. L’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 impone la separazione tra la fase regolatoria e quella attuativa della gara, a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio valutativo. Il vizio travolge gli atti adottati dall’organo e impone la riedizione integrale della procedura, non essendo ammissibile che una nuova commissione valuti offerte già conosciute. Restano improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi dell’impugnativa incidentale che presuppongono la validità della gara.
Il Fatto
Una struttura sanitaria pubblica indice una procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento quadriennale del service di sistemi di disinfezione, armadi di stoccaggio e carrelli per strumenti endoscopici flessibili. All’esito, l’appalto è aggiudicato a una società con un punteggio superiore di poco a quello della seconda classificata, che impugna l’aggiudicazione.
La ricorrente deduce quattro motivi: mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa indicazione dei costi della manodopera; illegittimità della verifica di anomalia; incompatibilità del presidente della commissione, che avrebbe cumulato il ruolo di RUP con la sottoscrizione del disciplinare; illogicità nell’attribuzione dei punteggi tecnici. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente per dichiarazioni asseritamente false sui gravi illeciti professionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale, in adesione alla giurisprudenza europea che impone lo scrutinio di tutte le impugnazioni reciprocamente escludenti. Il primo motivo è infondato: l’appalto ha a oggetto una fornitura, e la lex specialis circoscriveva l’onere dichiarativo ai soli costi aziendali per la sicurezza, senza richiedere la separata indicazione dei costi della manodopera. Richiamando propri precedenti, il Tribunale ritiene coerente l’operato della stazione appaltante e qualifica come costi indiretti quelli del personale non stabilmente impiegato nella commessa.
Anche il secondo motivo è respinto. Il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità. La valutazione deve essere globale e sintetica, non parcellizzata. Il RUP ha richiesto giustificazioni, la società ha risposto e il verbale ha dato atto della loro idoneità: l’obbligo di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo, essendo sufficiente, in caso di esito positivo, il rinvio per relationem alle giustificazioni.
Il terzo motivo, proposto in via subordinata, è invece fondato. L’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 vieta ai commissari di svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo sul contratto. Nella specie il presidente della commissione aveva sottoscritto il disciplinare di gara, recante i criteri di valutazione. Non rileva tanto il ruolo di RUP, quanto il contributo formale alla predisposizione delle regole di gara: si è realizzata quella commistione di ruoli tra chi confeziona le regole del gioco e chi le applica che la norma mira a prevenire.
Il Collegio esclude che occorra provare un nesso eziologico tra il vizio e gli esiti valutativi: l’orientamento richiamato dall’amministrazione riguarda censure sulla competenza dei membri, non il vulnus di imparzialità che il legislatore scongiura in via preventiva. L’accoglimento è assorbente degli ulteriori profili e impone la riedizione integrale della gara, perché il principio di segretezza delle offerte impedisce che una nuova commissione valuti offerte già conosciute.
Quanto al ricorso incidentale, il motivo sull’asserita falsa dichiarazione è infondato: la lettera f-bis) opera solo per dichiarazioni obiettivamente false, mentre la valutazione sull’integrità dell’operatore spetta alla stazione appaltante ai sensi della lettera c). Gli altri profili sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, presupponendo la validità della procedura travolta.
Nota della Redazione
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