Competenza territoriale per sede di servizio al momento del provvedimento (TAR Sardegna n. 515 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto i rapporti di pubblico impiego la competenza territoriale si radica in modo inderogabile davanti al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente. Il momento rilevante per la sua individuazione coincide con l’adozione del provvedimento impugnato, e non con la notifica o con il periodo di servizio cui il provvedimento si riferisce. Ne deriva che, in caso di impugnazione di una scheda valutativa concernente un periodo prestato presso una sede diversa, è competente il Tribunale della sede di servizio al momento dell’adozione dell’atto. La regola risponde all’esigenza di criteri obiettivi e predeterminati, sottratti alla disponibilità del ricorrente. La declaratoria di incompetenza resa all’esito del giudizio di merito, in udienza pubblica, assume la forma della sentenza e non dell’ordinanza.

Il Fatto

Una ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato davanti al TAR Sardegna la propria scheda valutativa Mod. B e il giudizio complessivo relativi a un periodo di servizio svolto come Comandante di Compagnia presso una sede della Sardegna. La ricorrente lamentava che le aggettivazioni della scheda fossero peggiorative rispetto a quelle delle due schede precedenti, tutte concluse con la qualifica di “eccellente”, e che tale abbassamento fosse privo di motivazione e frutto di sfavore del compilatore.

Il Ministero della Difesa, costituendosi, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito: la scheda era stata adottata quando la ricorrente prestava già servizio presso una sede in Toscana, con conseguente competenza del TAR Firenze ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione della difesa erariale, ritenendola fondata. Ricostruisce la regola per cui, nelle cause relative ai pubblici dipendenti, la competenza territoriale si radica inderogabilmente davanti al TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, ord. 15.10.2019, n. 7026, secondo cui il momento rilevante coincide con l’adozione del provvedimento amministrativo.

Tale soluzione, osserva il giudice, è l’unica idonea a garantire l’effettiva inderogabilità della competenza, ancorandola a criteri obiettivi, certi e predeterminati, impermeabili alle vicende di fatto che riguardano il dipendente e l’operato dell’amministrazione. Viene richiamata anche la giurisprudenza secondo cui il favore legislativo per il lavoratore non può spingersi fino a rimettere a questi la scelta del giudice da adire (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 5 aprile 2017, n. 1581).

Applicando tale regola, il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato il 3 gennaio 2022, quando la ricorrente prestava servizio, dal 9 settembre 2021, presso una sede in Toscana. È quindi questa la sede di servizio cui ancorare la competenza, a nulla rilevando che la scheda riguardi un periodo svolto in Sardegna. Il Collegio richiama in termini TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 5 agosto 2020, n. 9005 e la propria precedente ordinanza n. 155 del 2022 su fattispecie analoga.

Il giudice chiarisce poi la forma della pronuncia: la declaratoria di incompetenza territoriale assume la forma dell’ordinanza solo quando resa in sede cautelare o in camera di consiglio ex art. 15, commi 2 e 3, c.p.a.; all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, come nel caso, deve essere adottata con sentenza. Il Collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11 gennaio 2022, n. 193 e TAR Veneto, Sez. I, 18 giugno 2019, n. 726.

Il TAR Sardegna declina pertanto la propria competenza in favore del TAR Firenze, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a. La natura della pronuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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