Revoca della nomina a guardia giurata per frequentazioni pregiudizievoli (TAR Puglia n. 219 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo acquisito una volta per tutte, ma richiede successivi rinnovi volti a consentire all’Amministrazione una verifica periodica dei requisiti di attitudine e affidabilità. Il requisito di buona condotta richiesto dall’art. 138 T.u.l.p.s. va apprezzato con riferimento ai delicati compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica affidati alle guardie giurate e investe, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato. La frequentazione abituale di persone gravate da precedenti penali o di polizia assume rilievo determinante nella valutazione di affidabilità, tanto più quando prosegue nonostante formali diffide prefettizie. In tale ambito l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere discrezionale, censurabile solo per irrazionalità o incoerenza. La revoca del titolo è pertanto legittima quando il compendio istruttorio documenta una contiguità stabile e reiterata con soggetti controindicati.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare, sin dal 2014, del decreto di nomina a guardia particolare giurata, periodicamente rinnovato. Il 5 marzo 2021 presentava la richiesta di ulteriore rinnovo, corredata dalla documentazione necessaria. Due anni dopo, il 5 luglio 2023, riceveva la notifica del provvedimento prefettizio che revocava il titolo, motivato con l’asserita frequentazione di soggetti censurati.

Il ricorrente impugnava la revoca, la nota di avvio del procedimento e le informative della Questura, chiedendo altresì l’accertamento dei presupposti per la permanenza nel possesso e il rinnovo del decreto. L’Amministrazione si costituiva eccependo inammissibilità e infondatezza. L’istanza cautelare veniva abbinata al merito nella camera di consiglio del 14 novembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del titolo: la nomina a guardia giurata non si acquisisce definitivamente, ma necessita di rinnovi successivi, che consentono all’Amministrazione di verificare periodicamente i requisiti di attitudine e affidabilità per un servizio di particolare rilievo pubblico. In quest’ambito l’Autorità di P.S. gode di un’ampia sfera di discrezionalità valutativa, come già affermato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 2188 del 2006.

Il requisito di buona condotta ex art. 138 T.u.l.p.s. si collega ai compiti delle guardie giurate, diretti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ne deriva che chi aspira a ottenere o conservare la qualifica deve tenere una condotta specchiata, improntata alla massima correttezza e al rispetto della legalità, evitando situazioni ambigue e non adeguate ai compiti propri della qualifica, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 5828 del 2011.

Passando al caso concreto, il Tribunale ritiene la valutazione amministrativa esaurientemente motivata. Dalle informative della Questura emerge che il ricorrente intrattiene abitualmente rapporti con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia. Il dato decisivo è che tali frequentazioni sono proseguite nonostante due formali diffide prefettizie, notificate nel 2016 e nel 2021, con espresso avvertimento che la reiterazione sarebbe stata valutata negativamente nei successivi rinnovi. Le segnalazioni, oltre dieci solo per gli anni 2022 e 2023, riguardano in più occasioni le stesse persone e controlli notturni a bordo auto.

Il Collegio esclude che la frequentazione sia meramente occasionale. La frequenza e la sovrapponibilità degli episodi dimostrano rapporti personali stabili con soggetti prevenuti, incompatibili con i requisiti richiesti a chi svolge un compito a difesa della legalità. Richiamando il Cons. Stato, Sez. III, n. 4610 del 2014, la sentenza sottolinea che la contiguità con persone pregiudicate deve atteggiarsi a contrapposizione e non a consonanza. Quanto all’assunto di non conoscere i precedenti dei frequentati, il Tribunale lo ritiene opinabile: la conoscenza costituisce un preciso onere rientrante nel livello di diligenza della figura professionale.

Sul versante del dedotto sviamento di potere e del difetto di motivazione, il Collegio ribadisce che l’apprezzamento discrezionale è censurabile solo per irrazionalità e incoerenza, secondo il precedente del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3227 del 2008. L’obbligo di motivazione, letto in chiave sostanziale e funzionale, risulta rispettato quando l’atto esterna il percorso logico-giuridico seguito e consente al destinatario di comprenderne le ragioni e di accedere alla tutela giurisdizionale. Il ricorso è quindi respinto perché infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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