Rigetto iscrizione addetti controllo: la buona condotta ex art. 11 TULPS legittima il diniego anche senza condanne penali (TAR Sardegna n. 695 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della buona condotta richiesto dall’art. 11, comma 2, TULPS per il rilascio delle autorizzazioni di polizia è autonomo rispetto ai requisiti ostativi specificamente elencati dall’art. 1, comma 4, D.M. 6 ottobre 2009. L’assenza di annotazioni nel casellario giudiziale non preclude all’Amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale, di valutare i precedenti di polizia come sintomatici dell’inidoneità del richiedente a svolgere le funzioni di addetto al controllo. Tale valutazione postula un onere motivazionale rigoroso, che può essere assolto anche mediante riferimento analitico alle segnalazioni, senza necessità di specificare ogni singolo episodio, nei limiti delle esigenze di riservatezza. I termini processuali per il deposito di memorie e documenti ex art. 73 c.p.a. sono perentori; la loro violazione determina l’inutilizzabilità degli atti depositati tardivamente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego della Prefettura all’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo, deducendo l’assenza dei presupposti ostativi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art. 1 D.M. 6 ottobre 2009. L’Amministrazione, in sede di controdeduzioni, aveva valorizzato una serie di precedenti di polizia ritenuti incompatibili con le mansioni richieste.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., le memorie depositate dopo il termine perentorio. Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento, sottolineando che l’iscrizione nell’elenco prefettizio è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 11 TULPS, tra cui la buona condotta, oltre agli specifici requisiti di cui al D.M. 6 ottobre 2009.
La pronuncia evidenzia che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 440/1993, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare l’assenza dei requisiti. Il giudizio sull’affidabilità del richiedente è però connotato da ampia discrezionalità, in ragione della peculiarità delle mansioni, che implicano funzioni di “governo” dell’ordine e della sicurezza nei locali pubblici. Tale attività richiede standard comportamentali elevati, sicché anche semplici precedenti di polizia – minacce, ingiurie, percosse – possono essere valutati come ostativi, pur in assenza di condanne penali.
Il Collegio ritiene la motivazione del diniego adeguata, in quanto le segnalazioni risultano “eloquenti” rispetto al ruolo ambito. La circostanza che la relazione della Questura sia stata formalizzata dopo la comunicazione dei motivi ostativi non determina invalidità, atteso che gli elementi informativi erano già nella disponibilità dell’Amministrazione. Il successivo atto di formalizzazione non introduce elementi nuovi, ma rende ostensibili dati già acquisiti, senza lesione delle garanzie partecipative.
Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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