Limiti della revisione della Commissione medica di seconda istanza sull’inidoneità (TAR Liguria n. 27 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione medica interforze di seconda istanza, chiamata a rivedere il giudizio di inidoneità al servizio di istituto, non incontra preclusioni probatorie analoghe a quelle previste per l’appello giurisdizionale: può disporre nuovi accertamenti tossicologici e approfondimenti specialistici sul profilo personologico. Il giudizio sulla idoneità al servizio dei ruoli della Polizia di Stato spetta in via esclusiva agli organi della sanità militare, collegialmente intesi, e non può essere sostituito dalle valutazioni dei consulenti di parte. Il giudizio di inidoneità fondato su una motivazione plurima — profilo personologico e pregressa assunzione di sostanza stupefacente — resiste alla censura che investa un solo profilo esplicativo. La domanda di transito nei ruoli civili, formulata nelle more del giudizio di annullamento, non integra acquiescenza.

Il Fatto

Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, è stato sottoposto a un procedimento di verifica dell’idoneità al servizio dopo che una perquisizione in un pubblico esercizio e l’esame dei filmati di videosorveglianza avevano fatto emergere l’acquisto di sostanze stupefacenti e la positività a un test tossicologico. Il Dipartimento Militare di Medicina Legale aveva formulato un giudizio di permanente non idoneità assoluta al servizio di istituto, salva l’idoneità ai ruoli civili.

Il ricorrente ha adito la Commissione medica interforze di seconda istanza contestando la regolarità degli esami. La Commissione ha disposto nuovi test e due visite specialistiche; dalle prime non sono emerse ulteriori positività, mentre dagli approfondimenti è emerso un quadro personologico che ha condotto, con il parere del 6 marzo 2023, alla conferma della non idoneità, con motivazione incentrata su “rigidità e coartazione ideoaffettiva” e sulla pregressa positività alla cocaina. Il ricorrente ha impugnato tale giudizio, unitamente alla revoca della convocazione alla prova orale del concorso interno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quella di acquiescenza per la domanda di transito nei ruoli civili è infondata: in presenza di un giudizio di inidoneità, la richiesta costituisce una scelta obbligata nelle more della definizione del ricorso. Analoga conclusione vale per la mancata impugnazione del provvedimento che ha accolto il transito, poiché solo l’accoglimento del ricorso consentirebbe la permanenza nei ruoli della Polizia di Stato.

Nel merito, il primo motivo è respinto. Il ricorso alla Commissione di seconda istanza era stato formulato senza limitazioni allo spettro d’indagine, e per tale procedimento medico-legale non sono configurabili preclusioni o divieti di “nova”, previsti unicamente per l’appello giurisdizionale. La Commissione ha quindi correttamente disposto nuovi test e approfondimenti personologici. Le asserite irregolarità del prelievo cheratinico restano non provate e specificamente contestate; i dubbi del consulente di parte sulla lunghezza del corpo tricologico attengono al periodo di assunzione, ma non smentiscono il fatto storico del consumo.

Quanto al difetto di motivazione e di istruttoria, il Tribunale rileva che il giudizio di seconda istanza è stato formato su una nuova e più accurata istruttoria. La formula sintetica contenuta nel verbale si salda con la motivazione propria e con il rinvio per relationem alla relazione psicodiagnostica e al referto psichiatrico, dai quali emerge un quadro personologico incompatibile con le funzioni di operatore di polizia. I consulenti di parte non possono inficiare il giudizio globale delle commissioni mediche militari, espressione di un compito attribuito in via esclusiva agli organi della sanità militare.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché riferito a un solo profilo di un atto plurimotivato: la non idoneità si fonda su due ragioni autonome, il profilo personologico e l’avvenuta assunzione di cocaina. In ogni caso sarebbe infondato. La domanda di annullamento della revoca della convocazione alle prove orali è inammissibile, difettando la rituale impugnazione e la notifica ai controinteressati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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