Revoca dell’accoglienza al richiedente asilo incompatibile con la direttiva 2013/33/UE (TAR Liguria n. 24 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 142/2015, per violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura ospitante è incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e va disapplicata. La norma europea consente sanzioni per le gravi trasgressioni e le condotte violente, ma non la decadenza dai benefici materiali dell’alloggio, del vitto e del vestiario. Il giudice nazionale, in forza dell’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia, deve garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso e rispettare il principio di proporzionalità. Sono ammissibili misure meno afflittive, quali la collocazione separata, il divieto di contatto o il trasferimento presso altra struttura.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano richiedente asilo, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato le misure di accoglienza temporanea. Il provvedimento si fondava sull’art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 142/2015 e su due episodi di violenti scontri con altri ospiti della struttura: un litigio del 24 settembre 2022 e un alterco, culminato in un accoltellamento reciproco, dell’11 febbraio 2023.

Il ricorrente lamentava l’omessa indicazione delle ragioni di inaccoglibilità delle sue osservazioni, la mancata considerazione della propria vulnerabilità psicofisica da torture patite in Libia e dal naufragio, la scarna motivazione del provvedimento, la violazione del principio di proporzionalità e il disconoscimento del diritto all’abitazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondata ed assorbente la censura di incompatibilità della norma interna con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, vigente ratione temporis. La disposizione nazionale consentiva al Prefetto di revocare le misure di accoglienza in caso di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture, ovvero di comportamenti gravemente violenti.

La norma europea, pur prevedendo la sanzionabilità di tali condotte, non contempla in queste ipotesi la decadenza dai benefici di carattere materiale. Il par. 4 esclude la revoca delle condizioni materiali di accoglienza e il par. 5 impone di tenere conto del principio di proporzionalità, garantendo in ogni caso un tenore di vita dignitoso.

Il giudice richiama l’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia: uno Stato membro non può introdurre, tra le sanzioni per gravi infrazioni o condotte violente, la revoca delle condizioni materiali relative ad alloggio, vitto o vestiario, perché una misura siffatta priverebbe il soggetto della possibilità di soddisfare i bisogni più elementari, violando la proporzionalità (Corte di Giustizia UE, sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21; Corte di Giustizia UE, grande sezione, 12 novembre 2019, C-233/18).

Il Collegio sottolinea che, per adeguarsi al diritto eurounitario, la legge n. 50/2023 ha abrogato la norma nazionale. Oggi la Prefettura può trasferire il richiedente in altra struttura, escluderlo dai servizi non essenziali o ritirare i benefici economici accessori, ma non togliere le condizioni minime di aiuto materiale.

Da ciò discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, fondato su una norma interna contrastante con il diritto dell’Unione e quindi da disapplicare. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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