Risarcimento da annullamento della sanzione disciplinare per vizio formale (Cons. Stato n. 5875 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma esige la verifica di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, il cui onere probatorio grava sul danneggiato. Ove la sanzione disciplinare sia stata annullata per un vizio solo formale, senza alcun accertamento definitivo sull’insussistenza dei fatti addebitati, difetta la prova di una condotta lesiva caratterizzata da illiceità. La pretesa a non essere attinto da procedimenti sanzionatori intempestivi, quale situazione soggettiva di natura oppositiva, trova adeguata e maggiormente satisfattiva misura nell’annullamento della sanzione, che impedisce all’amministrazione di rieditare il potere. Ne deriva l’infondatezza delle censure su colpa, motivazione dell’atto e nesso causale, divenute irrilevanti per la mancanza della situazione soggettiva lesa.

Il Fatto

Un professore associato a tempo pieno presso un’Università e direttore di una struttura complessa aziendale partecipava nel 2018 alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia. A seguito della segnalazione di asserite pressioni ricevute dal presidente della commissione di concorso, riceveva la comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione della censura. La sanzione veniva impugnata e annullata dal TAR in ragione della tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare, con sentenza confermata in appello.

Il professore proponeva quindi ricorso ex art. 2043 cod. civ. per ottenere il risarcimento del danno biologico asseritamente derivato dalla illegittima comminazione della sanzione, quantificato in complessivi 134.659,00 euro, rappresentando anche di aver anticipato di tre anni il pensionamento. Il TAR respingeva la domanda, compensando le spese. L’appellante censurava la sentenza per contraddittorietà della motivazione ed erroneità dell’istruttoria, erronea qualificazione del bene della vita, esclusione della colpa, omissione di valutazione dei motivi assorbiti e svalutazione del nesso causale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla premessa, valevole per ogni ipotesi risarcitoria a prescindere dalla natura oppositiva o pretensiva dell’interesse, che l’annullamento giurisdizionale non genera automaticamente il diritto al risarcimento, occorrendo la verifica di condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso, con onere probatorio a carico del danneggiato. Richiama sul punto l’orientamento consolidato (Cons. Stato n. 10205/2024, n. 7105/2024 e, sull’onere della prova, n. 876/2025).

Il Collegio affronta poi la qualificazione della situazione soggettiva azionata. Se il bene della vita consiste nella pretesa a non essere attinto da procedimenti disciplinari intempestivi, l’annullamento della sanzione costituisce la misura più adeguata e satisfattiva, non potendo l’amministrazione esercitare nuovamente il potere. Se invece il bene invocato è la declaratoria dell’assenza di un comportamento disciplinarmente rilevante, la sentenza fondata su un vizio formale non è rilevante ai fini dell’accertamento della sua spettanza. Poiché l’annullamento è avvenuto per un vizio procedurale e non risulta dimostrata l’illegittimità nel merito della sanzione, manca la prova di una condotta lesiva illecita.

La Corte valorizza inoltre il comportamento processuale dell’appellante. Questi ha circoscritto la materia del contendere alla sola violazione del termine di promovimento dell’azione disciplinare, riproponendo i motivi assorbiti solo in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello avversario. Tale impostazione ha precluso al giudice di appello di appurare i fatti posti a base dell’azione disciplinare, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cons. Stato n. 3316/2023).

Ne consegue la correttezza della conclusione del primo giudice, in linea con l’indirizzo secondo cui la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva sul rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento (Cons. Stato n. 449/2023). L’accoglimento dei motivi su colpa di apparato, motivazione dell’atto e nesso causale è quindi assorbito dalla mancanza della situazione soggettiva lesa. In ogni caso, il Collegio conferma la ragionevolezza dell’esclusione della colpa del rettore sulla decorrenza del termine, in linea con Cass. sez. lavoro n. 28891/2017, e il difetto di prova del nesso causale con le patologie dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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