Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. estranea alla giurisdizione amministrativa (TAR Puglia n. 164 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo non trovano ingresso le ipotesi di legittimazione anomala proprie dei rapporti civilistici, tra cui quella dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.. La legittimazione ad agire postula la titolarità di un interesse differenziato e qualificato, che spetta a chi viene direttamente in rapporto con l’autorità, salvo i casi di azione popolare previsti dal T.U.O.E.L.. La potestas iudicandi si determina in base al petitum sostanziale: quando la domanda investe la lesione dell’affidamento e presuppone la cognizione di rapporti creditori tra privati, la controversia è estranea anche alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società di ingegneria, creditrice di un consorzio in forza di un titolo monitorio ottenuto nel 2008, agisce in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per far dichiarare il diritto del consorzio al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale nei confronti dell’amministrazione provinciale. Il pregiudizio derivava dal mancato adempimento delle attività funzionali all’erogazione di una quota di cofinanziamento, assunta con l’approvazione di un accordo di programma del 2001, e dal credito non soddisfatto risultante da una fattura del 2007.
Il ricorso è proposto in riassunzione, dopo che il Tribunale di Brindisi, con sentenza del gennaio 2020, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Le parti intimate non si costituiscono. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio assegna termine per memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., rimasto inutilizzato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, richiamando le recenti ordinanze delle Sezioni Unite n. 18669/2023 e n. 19171/2023, rese in qualità di giudice della giurisdizione. Da esse ricava il criterio del petitum sostanziale: decisiva è la lesione dell’affidamento del consorzio che la ricorrente fa valere surrogandosi ad esso in ragione del proprio diritto di credito.
Su questo piano il Tribunale rileva un primo profilo di difetto di giurisdizione. La domanda implica la cognizione di rapporti creditori tra soggetti privati, anteriore e autonoma rispetto alla condotta della pubblica amministrazione, e dunque estranea anche alla giurisdizione esclusiva.
Il Collegio sviluppa poi un autonomo rilievo di carenza di legittimazione ad agire. Secondo un orientamento consolidato, richiamato nella sentenza del Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana n. 902/2013, il processo amministrativo non conosce legittimazione anomala quale quella dell’art. 2900 c.c.. La legittimazione spetta a chi è titolare di un interesse differenziato e qualificato e viene direttamente in rapporto con l’autorità, tanto nella giurisdizione di legittimità quanto in quella esclusiva, salvo i casi di azione popolare previsti dal T.U.O.E.L..
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, declinato in favore del giudice ordinario, davanti al quale la domanda può essere riproposta nei termini dell’art. 11 c.p.a.. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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