Quota CDD legittima per servizi personalizzati aggiuntivi (TAR Lombardia n. 1370 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compartecipazione dell’utente al costo dei servizi sociosanitari semiresidenziali per disabili è legittima, in presenza di un ISEE che non consente alcuna contribuzione sui livelli essenziali di assistenza, solo se correlata a servizi aggiuntivi e personalizzati rispetto ai LEA e se rispettosa del principio di proporzionalità, così da non risolversi in una sostanziale privazione dell’assistenza sociale. Per le prestazioni essenziali la contribuzione va parametrata all’ISEE, senza computare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari esenti IRPEF, ai sensi dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, conv. in legge n. 89/2016. La scelta dell’amministrazione di richiedere un contributo per i servizi ulteriori, computando anche i redditi non soggetti a IRPEF, è coerente con gli artt. 32, 38 e 53 Cost. e con il principio solidaristico. È inammissibile per carenza di interesse attuale l’impugnazione di clausole convenzionali e regolamentari applicabili solo in ipotesi future e non provate.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno, agisce nell’interesse di una persona con disabilità che dal 2012 frequenta un Centro diurno disabili accreditato dalla Regione Lombardia e convenzionato con la Comunità Montana competente per le funzioni assistenziali dei Comuni del comprensorio, ai sensi dell’art. 13 L.R. Lombardia n. 3/2008. Per la frequenza del centro veniva corrisposta una quota giornaliera di compartecipazione.

Con una nota del maggio 2023 la Comunità Montana, a seguito di una nuova convenzione con l’ente gestore, ha rideterminato la quota a carico dell’utente, con un aumento giornaliero. Il ricorrente ha impugnato la nota e numerosi atti presupposti, tra cui il Regolamento ISEE (in particolare gli artt. 20 e 29, che prevedono una quota minima di contribuzione a prescindere dall’ISEE) e la convenzione di gestione, articolando motivi di violazione della normativa statale e regionale, eccesso di potere e illegittimità derivata; con motivi aggiunti ha censurato la delibera di approvazione del bilancio distrettuale. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 328/2000 riserva allo Stato i criteri generali del concorso al costo dei servizi sociali e alle Regioni la loro declinazione; la compartecipazione si fonda sull’ISEE disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013. Per le prestazioni sociosanitarie che integrano livelli essenziali di assistenza il criterio è rimesso al legislatore statale, senza spazio per integrazioni locali. Il riparto del costo delle strutture semiresidenziali per disabili gravi è fissato nella misura del 70% a carico del SSN e del 30% a carico dei Comuni (D.P.C.M. 14 febbraio 2001; DGR n. 6991/2022).

In punto di fatto, la difesa regionale ha precisato il costo medio giornaliero del servizio e il costo effettivamente sostenuto dalla Comunità Montana, superiore alla media in ragione di servizi aggiuntivi e personalizzati erogati all’utente. Da qui la distinzione centrale: il costo medio copre i servizi essenziali, per i quali la contribuzione va parametrata all’ISEE senza computare i trattamenti esenti IRPEF; la quota eccedente il costo medio è riferibile a prestazioni ulteriori.

Su tale eccedenza il Collegio ritiene legittima la richiesta di contribuzione, purché proporzionata e sostenibile, valorizzando l’art. 2-sexies citato e il combinato disposto degli artt. 32, 38 e 53 Cost. Rileva che l’amministrazione ha assolto all’onere di sostenere i costi assistenziali essenziali, non chiedendo alcuna contribuzione a fronte della dichiarazione ISEE dell’utente, comprensiva della sola pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento. Il punto dirimente è la correlazione tra richiesta e servizi aggiuntivi: diversamente opinando, ogni utente potrebbe pretendere la copertura illimitata di prestazioni a fronte di risorse pubbliche scarse.

Le censure avverso gli artt. 20 e 29 del Regolamento e l’art. 6 della Convenzione sono respinte, non essendo vietata in linea teorica la contribuzione parametrata all’ISEE. È infondata anche la censura sul riparto tra SSN e Comunità Montana, avendo la quota sanitaria seguito i criteri regionali. Il terzo e il quinto motivo, concernenti le giornate di assenza e gli oneri posti a carico dei familiari, sono inammissibili per carenza di interesse, non essendo provata l’applicazione concreta; analogamente i motivi aggiunti sul bilancio, non essendo la richiesta di contribuzione diretta conseguenza della riduzione dei finanziamenti. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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