Retrodatazione giuridica della nomina e avanzamenti di carriera nei Vigili del Fuoco (TAR Lombardia n. 1369 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retrodatazione giuridica della nomina, disposta in favore del soggetto che abbia subito un illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di pubblico impiego, non esaurisce i suoi effetti nell’immissione in ruolo, ma impone di computare l’anzianità di servizio dalla data in cui il rapporto avrebbe dovuto essere costituito. Ne consegue che gli avanzamenti di carriera, le promozioni a ruolo aperto e gli scatti stipendiali devono essere riconosciuti con la medesima decorrenza che sarebbe spettata ove l’amministrazione avesse tempestivamente assunto l’interessato. La distinzione tra servizio effettivo e anzianità meramente giuridica, ove perpetuata, svuota di utilità l’istituto e vanifica gli effetti giuridici della ricostruzione di carriera. La domanda risarcitoria, invece, è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che decorre dal momento in cui la lesione è percepibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a un concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nell’Esercito, con possibilità di transito nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Collocatosi utilmente nella graduatoria, fu escluso dalla procedura di assunzione; all’esito del contenzioso, il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3620 del 14 giugno 2011, annullò il provvedimento di non idoneità. L’amministrazione lo inquadrò quindi con decorrenza giuridica 5 luglio 2004 ed economica 1° dicembre 2011.
Con il decreto del 5 marzo 2013 la promozione a Vigile del Fuoco Qualificato fu fissata al 1° dicembre 2011, anziché al compimento del quinquennio. Il ricorrente impugnò tale atto, chiedendo la ricostruzione della carriera e il risarcimento del danno da ritardato arruolamento; con due successivi motivi aggiunti contestò i decreti di inquadramento del 28 maggio 2019 e del 5 settembre 2019, che gli avevano attribuito la qualifica di Vigile del Fuoco Esperto con un solo scatto convenzionale, a differenza dei colleghi assunti nella stessa data.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo. Rileva che l’atto del 5 marzo 2013 fu pubblicato il 6 marzo 2013, con scadenza del termine il 5 maggio 2013, e che il ricorso fu notificato il 2 maggio 2013: la parte impugnatoria è dunque tempestiva. Il provvedimento del 21 settembre 2012, difatti, non aveva natura lesiva, essendo satisfattivo delle pretese del ricorrente.
Diversa è la sorte della domanda risarcitoria. Il pregiudizio da ritardato arruolamento si è prodotto con l’effettiva assunzione del 1° dicembre 2011, momento in cui la parte fu posta in grado di percepirne la lesione. Poiché il ricorso fu proposto il 2 maggio 2013, ben oltre i 120 giorni, la domanda è irricevibile. Il Collegio precisa che l’assunzione non è scaturita in diretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di arruolamento formulata per la prima volta in appello, ma da una scelta autonoma dell’amministrazione, sebbene indotta. Richiama, in argomento, Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2015, sull’inapplicabilità del termine processuale agli illeciti antecedenti all’entrata in vigore del codice.
Nel merito, il Collegio ritiene fondate le censure sulla ricostruzione di carriera. L’inquadramento giuridico al 5 luglio 2004 avrebbe imposto l’applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 217 del 2005, che conferisce la promozione a ruolo aperto a chi, alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore. Il quinquennio era maturato il 5 luglio 2009. Perpetuare la distinzione tra servizio effettivo e anzianità giuridica renderebbe quest’ultima priva di utilità, facendola coincidere con l’anzianità economica.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la retrodatazione giuridica della nomina è strumento reintegratorio di carattere generale, con ricadute sull’anzianità assoluta nella qualifica e sulla misura della retribuzione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 382 del 2020; Sez. II, n. 5128 del 2022; Sez. IV, n. 3738 del 2020; Sez. IV, n. 2888 del 2018). L’amministrazione deve pertanto riconoscere la qualifica di Vigile del Fuoco Qualificato dal 5 luglio 2009, quella di Esperto dal 5 luglio 2014 e di Coordinatore dal 5 luglio 2016, con collocazione nella stessa posizione dei pari qualifica assunti il 5 luglio 2004, oltre agli ulteriori scatti maturati e agli accessori economici e previdenziali (Cons. Stato, Sez. V, n. 2670 del 2021; Sez. VI, n. 6451 del 2020). Il procedimento va concluso entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.