Compartecipazione al costo della retta in CSS e disciplina ISEE (TAR Lombardia n. 327 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può derogare alla disciplina statale sull’ISEE, che costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. La determinazione della compartecipazione al costo della retta in una CSS presuppone la previa qualificazione della prestazione erogata al disabile e la verifica dell’accreditamento e della convenzione tra la struttura e l’ATS. In difetto di tale istruttoria, l’Ente locale deve farsi carico in via provvisoria della quota sanitaria, salva rivalsa verso la Regione, e addebitare all’utente solo quanto residua in base all’ISEE. È illegittima la previsione regolamentare che pone a carico dell’assistito importi superiori alla sua capacità economica, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Una donna, invalida civile al 100% e sottoposta ad amministrazione di sostegno, è stata inserita dal Comune presso una struttura dapprima classificata come CAH e poi trasformata in CSS, con aumento della retta giornaliera. L’amministratore di sostegno ha chiesto al Comune di rivalutare la compartecipazione al costo della retta, trasmettendo l’attestazione ISEE, che evidenziava una capacità economica di poche migliaia di euro annui.
Il Comune ha invece determinato la quota a carico dell’utente in misura superiore al triplo dell’ISEE, richiamando l’art. 8 del Regolamento dei Servizi Sociali dell’Ambito Distrettuale Cremasco. Di qui l’impugnazione dinanzi al TAR, con censure di incompetenza, violazione della disciplina ISEE e difetto d’istruttoria sul riparto tra sanità e assistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria la censura di incompetenza, e la ritiene infondata. Il Regolamento d’Ambito non è di per sé vincolante per il Comune, ma nel caso concreto quest’ultimo lo ha recepito con delibera del Consiglio, rendendolo operativo nel proprio ordinamento.
Il ricorso è invece fondato nel merito. Il TAR ricostruisce la disciplina delle prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3 septies del D.Lgs. 502/1992, all’art. 3 del DPCM 14.2.2001 e all’art. 34 del DPCM 12.1.2017, da cui emerge che i trattamenti socio-riabilitativi per disabili gravi sono a carico del Servizio sanitario per il 70% della tariffa giornaliera, quota ridotta al 40% per i disabili con moderato impegno assistenziale. Da ciò deriva l’obbligo del Comune di qualificare la prestazione erogata e di verificare la convenzione tra la struttura accreditata e l’ATS.
Nel caso di specie tale istruttoria è mancata: l’Ente non ha accertato in contraddittorio quali trattamenti siano stati concretamente erogati e a quale fattispecie dell’art. 34 siano ascrivibili. La nota dell’ATS sulla mancata convenzione, prodotta oltre un anno dopo i provvedimenti gravati, non può costituire integrazione postuma della motivazione in sede processuale.
La censura sulla disciplina ISEE è parimenti fondata. Il richiamo dell’art. 25 della legge 328/2000 deve intendersi riferito al DPCM 159/2013, che qualifica l’ISEE come livello essenziale delle prestazioni e vieta ai Comuni di introdurre sistemi che ne pongano nel nulla i principi. L’art. 8 del Regolamento d’Ambito, nel limitare l’integrazione ai soli ISEE inferiori a una soglia predeterminata, contrasta con tale disciplina. La previsione non è annullabile per difetto di evocazione in giudizio dell’Ambito Distrettuale, ma lo è la delibera comunale di recepimento nella parte corrispondente.
Il Comune è quindi tenuto a una nuova istruttoria: se emergerà la convenzione, dovrà anticipare la quota sanitaria salva rivalsa verso la Regione e addebitare all’utente solo il residuo in base all’ISEE; in caso contrario, si farà carico della sola quota sociale, ripartita con l’utente nel rispetto dell’ISEE.
Nota della Redazione
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