Errore scusabile esclude la colpa della Provincia nel divieto di compostaggio annullato (TAR Lombardia n. 321 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per l’esercizio illegittimo dell’attività autorizzativa, la colpa dell’ente è esclusa dall’errore scusabile, ravvisabile quando la questione è nuova e il quadro normativo di riferimento obiettivamente incerto. L’annullamento in secondo grado di un provvedimento ritenuto legittimo dal giudice di primo grado, unitamente alla necessità di acquisire chiarimenti tecnici dalla competente autorità ministeriale, integra gli estremi dell’incertezza interpretativa idonea a escludere l’elemento soggettivo. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, pur in presenza di un accertato difetto di istruttoria e della conseguente illegittimità del provvedimento. La responsabilità dell’amministrazione non può fondarsi sul solo dato oggettivo dell’annullamento.

Il Fatto

La società gestisce un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, autorizzato con autorizzazione integrata ambientale, nel quale sottopone a compostaggio, tra gli altri, le c.d. “terre di filtrazione” o “terre decoloranti”, rifiuto a matrice mista, organica e inorganica.

In seguito a un esposto di un’impresa concorrente e all’accertamento ARPA, la Provincia ha dapprima ritenuto il rifiuto incompatibile con l’AIA e, con determina dirigenziale n. 2322 del 13.10.2021, ha vietato all’impresa di ritirare e trattare le terre decoloranti. Il TAR aveva respinto l’impugnazione del divieto; il Cons. Stato n. 415 del 21.01.2025 ha invece annullato il provvedimento per difetto di istruttoria. Rimossa l’inibizione, la società ha chiesto il risarcimento del mancato guadagno per il periodo di vigenza del divieto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che il provvedimento provinciale era illegittimo, essendo stato annullato in sede di appello, e che la ricorrente era titolare di un interesse legittimo oppositivo. Prima del divieto, infatti, l’autorizzazione integrata ambientale consentiva di ricevere e trattare i rifiuti in questione: il divieto del 2021 ha costituito un effetto ablatorio di una facoltà già compresa nella sfera giuridica dell’impresa. Il difetto di istruttoria accertato in secondo grado non è peraltro contestato.

Su queste premesse la difesa dell’ente non regge, perché è stata proprio la modifica dell’AIA a determinare il blocco dell’attività, e nessun ulteriore titolo era necessario per riprendere il trattamento una volta caduto il divieto.

Il ricorso è però respinto sul diverso profilo della colpa. Secondo la giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato n. 1105 del 2023 e Cons. Stato n. 4507 del 2025, l’errore scusabile sussiste in presenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto. Nel caso di specie, la definizione di compostaggio e quella di rifiuto organico introdotte dal d.lgs. n. 116/2020 menzionano la matrice organica in ogni loro elemento, facendo sorgere il dubbio sull’ammissibilità di rifiuti con componenti inorganiche.

La complessità interpretativa è confermata da molteplici indici: la Regione Lombardia aveva escluso la qualificazione delle terre come rifiuto organico; lo stesso TAR aveva respinto il ricorso in primo grado proprio sulla base della lettura poi disattesa; il Consiglio di Stato, prima di decidere, ha investito il Ministero con apposita ordinanza istruttoria per ottenere criteri tecnici di inquadramento generale. La novità della questione, con conclusioni opposte nei due gradi e con compensazione delle spese, rende la condotta dell’amministrazione scusabile.

L’amministrazione ha interpretato la disciplina secondo un indirizzo basato sul tenore letterale delle norme, condiviso dal giudice di primo grado e superato solo in appello. Esclusa la colpa, la Provincia non è tenuta a risarcire i danni e il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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