Ripiano dispositivi medici: il versamento del 25% determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 8063 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. L’integrale versamento preclude alle stesse ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. Ne consegue che il ricorso avverso i suddetti provvedimenti regionali deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo configurarsi una cessazione della materia del contendere, atteso che il meccanismo normativo consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il gravame.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli – Venezia Giulia e gli atti connessi, con cui erano definiti gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.

La ricorrente ha dedotto di aver provveduto al versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali impugnati, come da ricevute di pagamento versate in atti. Ha inoltre richiamato la disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano mediante il pagamento della misura ridotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la nuova disposizione normativa stabilisce che, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi.

Il Tribunale ha quindi valutato gli effetti del pagamento effettuato dalla ricorrente sulla sorte del giudizio pendente. Pur in assenza del deposito, da parte delle Regioni resistenti, della documentazione attestante l’avvenuto versamento, l’incontestata affermazione della società è stata ritenuta idonea a determinare il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito del ricorso.

Il Collegio ha precisato che la fattispecie in esame non integra una cessazione della materia del contendere, bensì una sopravvenuta carenza di interesse. Il meccanismo introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, infatti, consente all’azienda fornitrice di conseguire un bene della vita (l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento di una somma ridotta) diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato (l’eliminazione dei provvedimenti impugnati, senza alcun pagamento).

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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