Sei scatti stipendiali nel TFS per il personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 824 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, spetta anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna conseguenza decadenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia Penitenziaria alle dipendenze del Ministero della Giustizia, è in quiescenza dal novembre 2019 per cessazione dal servizio a domanda, avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Dopo la liquidazione del trattamento di fine servizio da parte dell’INPS, ha diffidato l’Istituto a rideterminarlo includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del TFS. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria di stile, senza articolare difese di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso fondandosi su un consolidato orientamento del C.G.A.R.S. (29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326) e del Cons. Stato, sez. II, n. 2985 del 23 marzo 2023. La ricostruzione muove dall’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379 del 1987, che aveva esteso il beneficio ai sottufficiali delle Forze armate, ma solo per cessazione per età, inabilità o decesso.
Tale disposizione deve ritenersi abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872), cod. ordinamento militare, che non ha disposto la reviviscenza della previsione originaria. Ne consegue che, per tutte le forze di polizia, resta fermo l’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, che ha esteso l’istituto al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia è intesa in senso ampio, in ragione dello scopo del decreto di estendere i benefici economici all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato, che compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121 del 1981.
Sul piano oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e contributivi, sicché anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto. Il termine del 30 giugno non ha poi natura perentoria, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ha riconosciuto il beneficio al ricorrente, risultato ex appartenente a una forza di polizia ad ordinamento civile in possesso dei requisiti alla data del congedo. Ha quindi accertato il diritto alla rideterminazione del TFS e condannato l’INPS alla riliquidazione con inclusione degli scatti, oltre interessi e rivalutazione, ponendo le spese a carico dell’Istituto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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