Rimedio dell’errata corrige per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 1 n. 12546 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’ordinanza con cui questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, condannando i ricorrenti alla refusione, in favore della società di capitali in liquidazione, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 35.200,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Il difensore della società vittoriosa, dichiaratosi antistatario nelle conclusioni del controricorso, ha presentato istanza di correzione di errore materiale, rilevando che nel predetto provvedimento era stata omessa la pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato gli atti del procedimento, verificando la fondatezza dell’istanza presentata dal difensore. Il Collegio ha accertato che, effettivamente, nell’ordinanza di rigetto del ricorso era stata omessa qualsiasi statuizione in ordine alla richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore nella sua qualità di procuratore costituito e antistatario.
Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, cui ha fatto seguito la conforme pronuncia Cass. n. 12962 del 2012, secondo cui l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione non dà luogo a un vizio della decisione impugnabile con i mezzi ordinari, posto che la richiesta di distrazione non può essere qualificata come domanda autonoma.
Il rimedio esperibile è invece individuato nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Tale soluzione, oltre a risultare coerente con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — norma che alla procedura di correzione si richiama espressamente per il caso in cui la parte dimostri di aver già soddisfatto il credito del difensore — è stata ritenuta maggiormente rispettosa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Essa garantisce, con maggiore rapidità, il conseguimento da parte del difensore distrattario di un titolo esecutivo.
La Corte ha inoltre precisato che tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione. In accoglimento dell’istanza, il Collegio ha disposto la correzione per integrazione del dispositivo dell’ordinanza n. 10348 del 2025, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge”, la formula “da distrarsi a favore dell’avv. Giancarlo Gargione, dichiaratosi antistatario”, ordinando l’annotazione della correzione in calce al provvedimento originario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione