Riconoscimento titolo estero di sostegno: silenzio e obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 2911 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione competente. Il Ministero è tenuto a esaminare l’istanza valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti, e disponendo, se del caso, misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 1.4.2025, istanza di riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione è rimasta inerte e non ha adottato alcun provvedimento espresso.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, d. lgs. 206/2007, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE. La norma stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine è risultato scaduto alla data di proposizione del ricorso, sicché sussiste il silenzio-inadempimento.

Il Collegio ha poi commisurato il termine per provvedere a 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione del numero rilevantissimo di richieste della specie, richiamando sul punto TAR Lazio, Roma, sez. IV, 11.04.2023, n. 6150 e TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.10.2024, n. 17740.

Nel merito dell’obbligo, il Tribunale ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ritenuti applicabili a titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. Il Ministero deve esaminare l’istanza tenendo conto dell’intero compendio di competenze e valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso opportune e proporzionate misure compensative.

È stato inoltre richiamato il principio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per cui spetta all’autorità competente verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste, con riferimento alle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla e alla sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni e, in caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del competente Dipartimento, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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