Efficacia del giudicato esterno di annullamento dell’atto impositivo tra le parti (Cass. civ. Sez. V n. 7935 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 2909 cod. civ. esplica la propria efficacia quando l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato sia intercorso tra le stesse parti e abbia ad oggetto il medesimo atto impositivo. Il limite soggettivo del giudicato esterno impedisce di opporre all’Amministrazione una pronuncia resa tra parti diverse, ma non opera quando la società sia stata parte del primo giudizio per essere stata rappresentata dal proprio legale rappresentante che abbia agito anche in proprio. In tal caso, l’annullamento giurisdizionale dell’atto fa stato nei confronti della società e preclude la riedizione del medesimo accertamento. Resta distinta la fattispecie dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., che presuppone l’estensione del giudicato favorevole tra condebitori in solido e richiede che il coobbligato non abbia un proprio giudicato di segno contrario.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria emetteva, nei confronti di una società, un avviso di accertamento ai fini Ires e Iva per l’anno 2008, notificandolo a più soggetti, tra i quali il precedente e l’attuale legale rappresentante, nonché un soggetto qualificato come amministratore di fatto. Avverso l’atto impositivo venivano proposti separati ricorsi davanti alla Commissione tributaria provinciale, due dei quali accolti con distinte sentenze. Le decisioni venivano appellate dall’Amministrazione davanti alla Commissione tributaria regionale che, previa riunione, dichiarava inammissibili gli appelli nei confronti della società per essersi formato il giudicato su altra sentenza di primo grado e inammissibili i ricorsi originari proposti in proprio, per difetto di legittimazione attiva.

L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 cod. civ., sul presupposto che il giudicato richiamato dal giudice di appello fosse intervenuto tra parti diverse, non essendo la società parte del primo giudizio. Resisteva il controricorrente, che spiegava ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il motivo è infondato. La Corte muove dall’art. 2909 cod. civ., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, e ne precisa la portata nel contenzioso tributario, dove il rapporto tra fisco e contribuente è un rapporto di durata destinato a protrarsi nel tempo.

Il percorso argomentativo richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, che riconosce l’efficacia del giudicato sul punto fondamentale comune a due giudizi, anche quando il secondo abbia finalità diverse, senza che vi osti il principio di autonomia dei periodi d’imposta rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. La Corte dà conto dello sviluppo successivo dell’orientamento, che ha limitato il perimetro delle qualificazioni giuridiche preliminari permanenti e ha escluso l’efficacia espansiva del giudicato esterno quando i giudizi riguardino tributi diversi, salvo il caso di imposte tra loro collegate.

Su questa cornice, la Corte ritiene che il giudice di appello abbia fatto corretta applicazione dell’art. 2909 cod. civ.. La sentenza di primo grado passata in giudicato aveva accolto il ricorso, annullando il medesimo atto impositivo oggetto dei giudizi riuniti, proposto dal soggetto che aveva agito sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della società. Ne derivava che, tra l’Amministrazione e la società, faceva stato l’accertamento contenuto nel dispositivo, che aveva annullato l’atto perché illegittimo.

Il richiamo dell’Agenzia all’art. 1306, comma 2, cod. civ. è inconferente, perché il giudice di appello non ne aveva fatto applicazione. La Corte chiarisce che tale norma presuppone che il debitore solidale abbia espressamente chiesto l’estensione degli effetti della sentenza resa verso il condebitore, quale diritto potestativo sostanziale, e incontra il limite invalicabile della preclusione formatasi con la definitività della propria specifica posizione. Nella specie, invece, rileva la valenza, nei giudizi riuniti, del giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti e sul medesimo avviso di accertamento.

Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza; non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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