Discarica abusiva, irrilevante l’erronea indicazione del comma nel capo di imputazione (Cass. pen. Sez. VII n. 29875 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di discarica abusiva, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente l’accumulo di rifiuti per effetto di condotta ripetuta in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con tendenziale carattere di definitività, restando irrilevante l’assenza di attività di trasformazione, recupero o riciclo. Quanto alla contestazione, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme violate: ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge è irrilevante e non determina nullità, salvo che non comprima il diritto di difesa. Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, risultando inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza del ragionamento del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di realizzazione di una discarica abusiva. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza dell’11.09.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto quattro profili: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la conferma della penale responsabilità, la mancata rinnovazione dell’istruttoria e l’omessa rilevazione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina anzitutto la doglianza sulla correlazione tra accusa e sentenza. Il capo di imputazione faceva riferimento alla realizzazione di una discarica abusiva in termini inequivoci. La giurisprudenza richiamata precisa che, per la configurabilità del reato, è sufficiente l’accumulo di rifiuti in una determinata area trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 39027 del 2018).
La Corte rileva che il ricorrente è stato condannato proprio per il reato contestato. Irrilevante è che nel capo di imputazione sia stato richiamato il comma 2 dell’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 anziché il comma 3, data l’assoluta eterogeneità della fattispecie del comma 2 anche quanto al soggetto attivo, riferito a “titolari di imprese” e “responsabili di enti”, qualifiche non riferibili al ricorrente.
Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, in tema di contestazione, rileva la specificazione del fatto più dell’indicazione delle norme violate: ove il fatto sia descritto puntualmente, la mancata o erronea individuazione degli articoli è irrilevante e non determina nullità, salvo compressione del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 2019).
Quanto al secondo ordine di censure, la Corte richiama l’insegnamento per cui non sono deducibili vizi di motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà, essendo inammissibili le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori (Sez. 2, n. 9106 del 2021). Su tale base le censure non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in rilievi critici sul merito delle valutazioni territoriali.
La Corte esclude poi il vizio sulla mancata rinnovazione istruttoria, difettando il requisito della assoluta necessità, non rinvenibile nella mera possibilità di individuare altri responsabili. La residua censura è manifestamente infondata, perché la data del commesso reato rende applicabile l’istituto dell’improcedibilità, non ancora maturata. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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