Obbligo di provvedere anche sul condono sollecitato dal terzo confinante (TAR Calabria n. 1267 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio avviato su istanza del proprietario, è legittimato a proporre azione avverso il silenzio dell’amministrazione anche il terzo che, avendo presentato memorie ex art. 9 l. n. 241/1990, abbia un interesse qualificato alla conclusione del procedimento. L’art. 31, comma 1, cod. proc. amm. non riserva infatti l’azione a chi ha presentato l’istanza, ma la riconosce a chiunque abbia interesse all’accertamento dell’obbligo di provvedere. La pretesa azionabile dal terzo non è però alla conclusione negativa del procedimento, bensì a conoscere le determinazioni dell’amministrazione in ordine ai presupposti del provvedere. Accertato il silenzio, il giudice ordina all’ente di concludere il procedimento con provvedimento espresso, nel senso consentito dalla sua discrezionalità.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un fondo confinante con una struttura turistico-ricettiva, rispetto alla quale pende da tempo un contenzioso giudiziario con i titolari. Nel 2022 la comproprietaria della struttura ha presentato al Comune una istanza di condono edilizio per le difformità dell’immobile.
Appresa l’esistenza del procedimento, i ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 9 l. n. 241/1990 chiedendo il rigetto dell’istanza. Il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso nei termini. I confinanti hanno quindi proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per ottenere la conclusione del procedimento con provvedimento di segno negativo. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale inquadra la vicenda nello schema degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva. Il dato normativo non limita l’azione a chi ha proposto l’istanza di provvedere: l’art. 31, comma 1, cod. proc. amm. fa riferimento a chiunque abbia interesse all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Il terzo che ha partecipato al procedimento può dunque agire, purché il suo interesse sia qualificato e circoscritto.
Nel caso concreto l’interesse è stato adeguatamente motivato: la pendenza del procedimento di condono impedisce al Comune di adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, come si desume dagli artt. 43 e 44 l. n. 47/1985. La posizione dei confinanti risulta pertanto differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati.
Il Collegio richiama il principio per cui l’obbligo giuridico di provvedere sussiste in tutti i casi in cui, in relazione ai doveri di correttezza e buona amministrazione, sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni pubbliche, come affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 24 aprile 2023, n. 2475. L’obbligo si impone anche quando discende dai principi generali, secondo il TAR Toscana, sez. IV, sent. 4 luglio 2023, n. 685.
Il passaggio qualificante riguarda l’oggetto della pretesa. Con le memorie ex art. 9 l. n. 241/1990 non è sorta in capo ai ricorrenti una pretesa alla conclusione negativa del procedimento, ma una pretesa a conoscere le determinazioni dell’ente sulla sussistenza dei presupposti per provvedere. Il silenzio è quindi illegittimo, e il Comune non ha provato, come era suo onere, di aver adottato un provvedimento espresso.
Il ricorso è accolto e il Comune è condannato a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, nel senso consentito dalla sua attività discrezionale. Non si ravvisa, allo stato, la necessità di nominare un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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