L’atto di blocco della compensazione prezzi è impugnabile a pena di decadenza (TAR Sicilia n. 2038 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, la nota con cui il RUP comunica all’impresa l’impossibilità di inserire l’istanza sulla piattaforma ministeriale, per ritenuta incompletezza documentale, non è un mero atto endoprocedimentale. Essa integra un provvedimento di diniego, o quanto meno un atto di arresto procedimentale, immediatamente lesivo dell’interesse legittimo dell’appaltatore. La mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni ne consolida gli effetti e rende il ricorso successivo irricevibile per tardività. Gli atti tecnici del direttore dei lavori e il certificato di regolare esecuzione non costituiscono riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., né titolo autonomo di spesa.
Il Fatto
La società ricorrente ha stipulato nel giugno 2020 un contratto d’appalto con una stazione appaltante comunale per lavori di ristrutturazione di un complesso sportivo. I lavori sono stati ultimati nel dicembre 2021. Nel corso dell’esecuzione la società ha presentato due istanze di compensazione prezzi ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021. La Direzione Lavori ha quantificato le compensazioni in circa euro 15.000 e nel certificato di regolare esecuzione il RUP ha attestato che la stazione appaltante avrebbe provveduto alla corresponsione.
Con nota dell’agosto 2022 il RUP ha poi comunicato l’impossibilità di inserire la seconda istanza sulla piattaforma ministeriale per carenza degli allegati previsti. La società ha emesso fattura, rigettata dall’ente, e ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice civile, che ha declinato la giurisdizione. La società ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto alla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ente. La questione centrale riguarda la qualificazione giuridica della nota del RUP del 31 agosto 2022, con cui si rappresentava l’impossibilità di procedere all’inserimento dell’istanza sulla piattaforma ministeriale perché non corredata dagli allegati previsti dalla normativa.
Il TAR osserva che tale nota non è un mero atto endoprocedimentale né una semplice comunicazione di difficoltà tecniche. Essa integra un provvedimento di diniego, o quantomeno un atto di arresto procedimentale, che ha leso in modo attuale e diretto l’interesse legittimo dell’impresa a una conclusione positiva del procedimento. La motivazione addotta manifesta una volontà dell’amministrazione di non dare seguito alla richiesta.
Secondo il Collegio l’atto non si limita a richiedere integrazioni, né preannuncia ulteriori determinazioni: esso manifesta una determinazione conclusiva circa l’improcedibilità dell’istanza. Irrilevante è l’assenza di formule sacramentali di rigetto, dovendosi guardare agli effetti sostanziali: la nota precludeva l’ulteriore corso del procedimento e l’accesso ai meccanismi di finanziamento.
Ne deriva l’immediata lesività dell’atto, che doveva essere impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza. La società ha invece agito davanti al giudice ordinario quando il termine era già decorso. La mancata impugnazione ha reso il provvedimento inoppugnabile, consolidandone gli effetti e precludendo ogni contestazione successiva. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile per tardività.
Il Collegio esamina inoltre, in via subordinata, il merito. La tesi secondo cui il calcolo della Direzione Lavori e il certificato di regolare esecuzione costituirebbero riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ. non è condivisibile. Gli atti del direttore dei lavori e del RUP sono atti interni di natura tecnica e preparatoria, privi di efficacia vincolante per l’amministrazione e inidonei a impegnarla verso l’esterno. L’obbligazione di pagamento sorge solo con un provvedimento finale espresso dell’organo competente, che approvi i conteggi e disponga l’impegno di spesa. Il certificato di regolare esecuzione non è titolo autonomo di spesa. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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