Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata per titolo di specializzazione conseguito in Italia (TAR Lazio n. 14342 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., il ricorso avverso il diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, allorché il ricorrente, nel corso del giudizio, consegua in Italia il titolo abilitante per i medesimi posti. L’elisione dell’interesse alla decisione di merito prescinde dall’accertamento della fondatezza della pretesa originaria e rende superfluo l’esame dei motivi di impugnazione. In difetto di costituzione delle amministrazioni intimate, non si fa luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico del ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai sensi della Direttiva europea 2013/55/UE, recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, del titolo di “Master europeo en educación especial en educación infantil y primaria”, conseguito in Spagna, ai fini della specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia (ADAA) e nella scuola primaria (ADEE). Con due note dell’4 maggio 2023 l’Amministrazione rigettava le istanze, ritenendo il titolo non ufficiale e non valido per l’insegnamento in Spagna e richiamando il parere contrario del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Avverso tali atti, nonché avverso gli atti istruttori endoprocedimentali, la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendone l’illegittimità. Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di aver conseguito in Italia, presso l’Università Europea di Roma, il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, in data rispettivamente 4 giugno 2024 e 18 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, ha preliminarmente esaminato l’istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla ricorrente, che ha fondato la richiesta sul conseguimento, nelle more del giudizio, dei titoli di specializzazione per il sostegno in Italia. Il Collegio ha ritenuto che tale circostanza determinasse l’elisione dell’interesse alla definizione del merito della controversia.
La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione che faccia venire meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha pertanto preso atto del venir meno dell’interesse strumentale alla pronuncia, non essendo più attuale e concreto il bisogno di tutela rappresentato in sede di impugnazione.
Sul regolamento delle spese, il TAR ha rilevato che, in difetto di costituzione delle Amministrazioni intimate, nulla doveva disporsi, con conseguente loro permanenza a carico della parte ricorrente, ai sensi del principio di soccombenza virtuale applicabile in materia di spese di lite anche nel giudizio amministrativo di impugnazione.
La pronuncia di improcedibilità rappresenta un esito di rito che assorbe ogni questione di merito, senza che il giudice abbia scrutinato la fondatezza dei motivi di ricorso avverso i dinieghi di riconoscimento del titolo estero. L’effetto è la definizione del giudizio senza una decisione sul rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.