Annullato diniego di attestazione per mancata prova della ricezione dell’avviso (TAR Sicilia n. 2036 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che conferma l’esito negativo di un procedimento di rilascio di attestazione di idoneità professionale, fondandolo sul mancato riscontro dell’interessato a una precedente comunicazione di avvio, è illegittimo quando l’Amministrazione non fornisce prova della ricezione di quella comunicazione. Il contenuto del titolo abilitativo dipende dall’accertamento delle circostanze ostative e non può essere definito in negativo su un presupposto di fatto mai verificato. L’annullamento dell’atto conclusivo impone all’Amministrazione di provvedere alla verifica dei presupposti e delle eventuali circostanze ostative nel rispetto del principio del contraddittorio. Gli atti endoprocedimentali e quelli meramente confermativi restano estranei all’annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, da anni attivo nella manutenzione meccanica di autoveicoli, aveva conseguito nei primi anni 2000 l’idoneità di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli a motore. Dopo il mutamento del quadro normativo aveva frequentato un corso obbligatorio presso l’Università di Catania e superato i relativi esami. Nel 2025, volendo riprendere l’attività, si è reso conto di non possedere l’attestazione cartacea dell’idoneità acquisita o rinnovata nel 2011.
Il ricorrente ha chiesto copia degli atti del procedimento al Dipartimento regionale e all’Università. Il Dipartimento, con nota n. 50190 del 12 dicembre 2025, ha risposto che il procedimento si era concluso negativamente per la mancata presentazione dei chiarimenti richiesti con la comunicazione n. 91941 del 20 ottobre 2011. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento, la nota del 2011 e, con motivi aggiunti, la nota n. 2948 del 23 gennaio 2026 di conferma e la nota n. 78331 dell’8 settembre 2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto del provvedimento gravato. L’Amministrazione vi aveva rilevato che dagli accertamenti non risultava mai rilasciato al ricorrente l’attestato di abilitazione e che tale esito era coerente con l’istruttoria del 2011, non avendo l’interessato riscontrato la richiesta di chiarire l’eventuale venir meno dei motivi ostativi emergenti dal casellario giudiziale.
Il punto decisivo è di fatto. Risulta documentalmente che l’attestato non è stato rilasciato perché il ricorrente non ha riscontrato la comunicazione n. 91941 del 20 ottobre 2011, che l’interessato afferma di non avere mai ricevuto. L’Amministrazione, però, non ha fornito prova in ordine alla ricezione di quella comunicazione.
Su questa carenza si fonda l’illegittimità del provvedimento n. 50190 in data 12 dicembre 2025. Esso è stato assunto sul presupposto, da ritenersi insussistente, del mancato riscontro alla comunicazione del 2011, con cui tra l’altro l’Assessorato aveva chiesto di chiarire se fosse intervenuta sentenza di riabilitazione. Il contenuto del provvedimento sul titolo abilitativo dipendeva quindi dall’accertamento — mai intervenuto — di tale circostanza di fatto.
Ne deriva che il provvedimento è stato adottato su un presupposto erroneo e in assenza di contraddittorio con l’interessato. Il Collegio annulla pertanto la nota n. 50190 del 12 dicembre 2025. Dall’accoglimento discende l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla verifica dei presupposti e delle eventuali circostanze ostative al rilascio dell’attestazione richiesta, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il ricorso è invece inammissibile con riferimento agli ulteriori atti impugnati, anche con motivi aggiunti, trattandosi di atti endoprocedimentali o meramente confermativi. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.