Autotutela non sana l’abuso: ottemperanza e demolizione del manufatto (Cons. Stato n. 3900 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela dell’ingiunzione di demolizione non integra un provvedimento di fiscalizzazione dell’abuso e non costituisce titolo legittimante delle opere abusive. Esso produce il solo effetto di privare di efficacia l’ordine di ripristino in attesa della formale determinazione sull’art. 38 del t.u. dell’edilizia. Il giudicato che annulla la fiscalizzazione per difetto dei presupposti del vizio di forma e dell’impossibilità della rimozione impone la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Il consolidamento per perenzione del giudizio sull’atto di autotutela non estende il giudicato né sana l’illegittimità. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, condanna l’amministrazione e nomina commissario ad acta, escludendo l’astreinte per alternatività delle misure.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9004 dell’11 novembre 2024. La vicenda trae origine da un permesso di costruire rilasciato nel 2004 per la ricostruzione di un fabbricato rurale, annullato dal TAR Lombardia perché difettava la determinazione delle dimensioni del preesistente. Seguiva l’ingiunzione di demolizione del 2014, poi sospesa, e l’istanza di fiscalizzazione ex art. 38 del t.u. dell’edilizia.

Il comune dapprima annullava in autotutela l’ingiunzione, poi adottava il provvedimento di fiscalizzazione del 2019, annullato in appello dalla citata sentenza n. 9004. Il ricorrente denuncia l’inerzia dell’ente rispetto al giudicato; il comune e il controinteressato eccepiscono che il provvedimento del 2017 avrebbe regolarizzato le opere e si sarebbe consolidato per effetto della perenzione del ricorso proposto avverso di esso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal criterio dell’interpretazione sistemica del provvedimento amministrativo, desunta dal fine perseguito, dalle misure adottate e dalla situazione di fatto incisa. Su questa base qualifica l’atto del 2017 come esercizio del potere di autotutela sull’ordinanza di demolizione, non già di un potere di sanatoria o regolarizzazione degli abusi.

Ne consegue che l’atto del 2017 ha privato di efficacia l’ingiunzione di ripristino in attesa della formale determinazione sulla fiscalizzazione, senza legittimare le opere. Le considerazioni ivi svolte sui presupposti dell’art. 38 del t.u. dell’edilizia restano strumentali e non valgono a integrare un provvedimento di fiscalizzazione.

Effetto legittimante avrebbe avuto il provvedimento del 2019, ma il giudicato lo ha annullato perché non ricorrevano il vizio di forma e l’impossibilità della rimozione, in conformità ai principi dell’Adunanza plenaria n. 17 del 2020. La Corte esclude che l’estinzione del giudizio sull’atto del 2017 comporti il consolidamento di un titolo legittimante: la questione andava dedotta nel processo sulla fiscalizzazione, incidendo sulle condizioni dell’azione, e comunque il giudicato non copre alcun nesso tra i due provvedimenti, espressione di poteri tipici distinti.

Accertata l’inerzia, il comune è condannato alla riduzione in pristino entro sessanta giorni. Per l’ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il prefetto competente, con facoltà di delega, onere di denuncia alle Procure e spese a carico dell’ente. La nomina esclude l’astreinte, per alternatività delle misure surrogatoria e sanzionatoria. Rilevata la temerarietà della resistenza, è applicata la sanzione dell’art. 26, comma 2, c.p.a., liquidata separatamente per ciascun intimato in applicazione dell’art. 5, l. n. 689 del 1981.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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