Compensazione delle spese nel processo amministrativo sottratta al sindacato d’appello (Cons. Stato n. 689 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio costituisce espressione di un ampio potere valutativo del giudice di primo grado. Tale statuizione è sottratta al sindacato del giudice di appello, salvo che ricorrano ipotesi di pronunce macroscopicamente irragionevoli, abnormi o illogiche, ravvisabili ad esempio nella condanna alle spese della parte vittoriosa. Il principio di soccombenza, richiamato dall’art. 92 cod. proc. civ. cui rinvia l’art. 26 cod. proc. amm., riceve attenuazione in ragione della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa. Le giuste ragioni di compensazione non richiedono una formula esplicita, potendo emergere dal contesto motivazionale della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua domanda di cittadinanza italiana. Il TAR Lazio, Sezione Quinta, con sentenza n. 9067/2023, aveva accolto il ricorso e annullato il diniego, compensando però tra le parti le spese di lite sul rilievo che “le spese possono essere compensate ricorrendo giusti motivi”.

Il ricorrente, risultato vittorioso nel merito, ha appellato la sola statuizione sulle spese. Ha dedotto la violazione degli artt. 26 e 57 cod. proc. amm. e il mancato rispetto del principio di soccombenza, lamentando che la compensazione fosse stata disposta senza alcuna motivazione desumibile dal contesto. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza articolare difese scritte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. L’appellante richiama anche la sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha esteso l’ipotesi alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Su questa base il Consiglio di Stato afferma che il principio di soccombenza subisce nel processo amministrativo una attenuazione, per la complessità delle regole che governano l’azione amministrativa e per il loro mutamento nel tempo. Richiama sul punto il precedente della Sez. III n. 3394 del 2014.

Il passaggio centrale riguarda però il perimetro del sindacato d’appello. La compensazione è espressione di un ampio potere valutativo del giudice di primo grado, sottratto al controllo del giudice superiore. Fa eccezione la sola ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli, abnormi e illogiche, esemplificate nella condanna alle spese della parte vittoriosa. Il Collegio verifica quindi se tale evenienza ricorra nel caso concreto.

La risposta è negativa. Le giuste ragioni della compensazione non risultano apoditticamente introdotte. Esse emergono dal passaggio decisivo della sentenza di primo grado, che ha dato rilievo alla sentenza penale di assoluzione del ricorrente, intervenuta successivamente all’adozione del diniego impugnato. Questo elemento rende la statuizione sulle spese non abnorme e giustifica il rigetto dell’appello.

Le spese del grado di appello sono a loro volta compensate, in considerazione della mancata articolazione di difese scritte da parte dell’Avvocatura erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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